Ormai siamo alla resa dei conti per chi tra professionisti, commercianti, freelance ha scelto di aderire al vecchio regime dei minimi. Questo inizio d’anno, infatti, ha portato con se il nuovo sistema forfetario, e solo chi ha già aderito al precedente regime agevolativo potrà continuare ad usufruirne fino alla sua scadenza naturale. Ma per il popolo dei liberi professionisti e dei commercianti, qual è la scelta migliore?
Analizziamo caso per caso la scelta da fare:
Il libero professionista con o senza cassa di previdenza
Per il libero professionista iscritto alla cassa previdenziale della categoria di appartenenze il regime dei minimi risulta essere più vantaggioso del nuovo forfetario. L’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% e la possibilità che gli aderenti chiudano i conti annuali in pareggio o anche in perdita, rendono preferibile il vecchio sistema. Per rendere il forfetario conveniente, è indispensabile che il professionista decida di avviare una nuova attività per la quale non sia prevista un’apposita cassa previdenziale. In questa ultima ipotesi, il lavoratore autonomo potrà beneficiare dell’agevolazione che prevede la riduzione del reddito a un terzo per i primi tre anni di attività e invece non avrà conseguenze sul piano previdenziale perché si iscriverà alla gestione separata Inps per l quale non è previsto un minimale contributivo.
Il commerciante con o senza nuova attività
Una situazione simile sarà quella che riguarderà i commercianti: di norma il regime dei minimi sarebbe più vantaggioso, grazie alla forfettizzazione del reddito e all’aumentata percentuale dell’imposta sostitutiva imposte dalla legge di Stabilità 2015. Tuttavia, il commerciante che avvia una nuova attività potrà anch’egli beneficiare della riduzione a un terzo del reddito forfetario imponibile, che va ad aggiungersi all’esonero della contribuzione Ivs minimale. Di conseguenza, in questo particolare caso il nuovo sistema forfetario risulterà meno oneroso del regime dei minimi.Altra novità importante per i commercianti è la fattura elettronica.
Il regime transitorio dei vecchi minimi
Ricordiamo che la legge di Stabilità dispone la possibilità, per quanti entro il 31 dicembre del 2014 abbiano dato adesione al regime dei minimi, di permanere al suo interno fino alla scadenza naturale del quinquennio dall’inizio dell’attività o fino al compimento del 35 esimo anno d’età.
Stando al testo della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 art. 1 commi 77-84), gli artigiani e i commercianti che esercitano attività di impresa individuale e sono iscritti alla gestione separata IVS, nel momento in cui scelgono il nuovo regime forfettario, possono usufruire di un regime previdenziale vantaggioso: non dovranno più essere obbligati al versamento dei contributi minimi e determineranno i contributi previdenziali da versare, in base al redditto effettivo prodotto.
Come abbiamo visto per gli artigiani e i commercianti, iscritti alle rispettive gestioni separate, si prefigura quindi un trattamento favorevole, dal momento che la contribuzione INPS da versare annualmente, nel momento in cui si sia deciso di aprire la partita iva ue con in nuovo regime dei minimi, corrisponderà a una percentuale dei redditi effettivamente prodotti nel periodo d’imposta che ha interessato il versamento dei contributi previdenziali. Non si adotteranno le quote minime contributive previste per i liberi professionisti che non hanno nessuna specifica cassa previdenziale; ciò interesserà anche quei professionisti che sono tenuti al pagamento dei contributi pensionistici alla cassa previdenziale del proprio settore professionale di appartenenza.