Guida completa al nuovo regime forfettario

commercialista

Su Gestionale.co siamo sempre pronti a fornire ai nostri lettori una valida guida a tutto ciò che riguarda il mondo della contabilità, dell’economia e della finanza. Un argomento molto importante che non possiamo evitare di trattare è sicuramente quello del regime forfettario e per questo motivo proveremo a fornirvi una guida completa al nuovo regime forfettario.

I punti che vedremo più nello specifico riguarderanno principalmente: chi sono i soggetti e come possono accedere al regime forfettario, chi sono gli esclusi e quali sono le possibilità di uscita.

Vedremo inoltre quali sono i requisiti per l’accesso al nuovo regime forfettario anche detto regime dei minimi 2016.

Regime forfettario: di cosa si tratta

Dal 2016 il regime forfettario è l’unica alternativa al regime ordinario fiscale per tutte le persone fisiche che svolgono o che iniziano un’attività d’impresa. Questi devono possedere determinati requisiti per rientrare nel regime forfettario.

Il regime forfettario ha infatti sostituito i precedenti regimi agevolati, abrogati già dal 2015, ovvero:

  • regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000);
  • regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011);


Il nuovo regime dei minimi è stato inizialmente prima abrogato con la Legge di Stabilità 2015 e poi prorogato per tutto il 2015 dal famoso ‘decreto Milleproroghe’ fino ad essere definitivamente soppresso con la Legge di Stabilità 2016.

È importante però ricordare che il regime, tuttavia, resta in vigore fino alla scadenza naturale (termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d’età) per coloro che: hanno iniziato l’attività entro il 31/12/2015 o lo applicavano già da prima.

Il regime forfettario è stato oggetto di alcune modifiche dalla Finanziaria 2016 (art. 1, commi da 111 a 113, Finanziaria 2016) in vigore dall’1.1.2016 e recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 4.4.2016, n. 10/E fornendo una serie di chiarimenti che saranno di seguito esaminati.

modello f24

I requisiti del nuovo regime forfettario

Vediamo adesso nella nostra guida completa al regime forfettario quali sono i soggetti che possono aderire al regime. Tra i soggetti rientrano tutte le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta.

    Il limite deve essere ragguagliato all’anno, nel caso di attività iniziata in corso d’anno.
    La Legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 2016, ha incrementato le soglie dei ricavi e dei compensi di circa 10.000 Euro (di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni).
    La verifica dei limiti la permanenza o l’accesso al regime, a partire dal 1° gennaio 2016, va fatta con riferimento alle nuove soglie.

    A chiarire il tutto è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016, in linea con gli orientamenti pubblicati dalla stampa specializzata ancora ad inizio anno;

  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro.
    Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

    Ai fini di tale limite non vanno considerati:

    • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
    • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
    • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi;


    Rilevano, invece, nel calcolo del limite:

    • per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente;
    • per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale determinato (ai sensi dell’art. 9 del TUIR) alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato;
    • per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto;


  • I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR come ad esempio autovetture, telefonia;


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Casi di esclusione nel nuovo regime forfettario

Il nuovo regime forfettario non può essere invece adottato dai soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito:L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale;
  • non residenti: Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti: Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera;
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro;


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Regime forfettario: accesso e modalità di uscita

Il regime forfettario presenta anche modalità di accesso e ovviamente di uscita. I soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva.
Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
La legge non prevede una durata particolare del regime.

Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale: Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.);


  • per accertamento definitivo: in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.


Questa era la nostra guida completa al regime forfettario 2016, per tutte le altre novità continuate a seguire il nostro magazine Gestionale.co.