Come fare una fattura: conoscerla e comprenderla

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La fattura elettronica

La fattura elettronica può essere utilizzata tra privati ormai dal 2004. Un nuovo Decreto Legislativo però favorirà questa prassi grazie ad incentivi e offrendo un servizio gratuito per la fatturazione a carico dell’agenzia delle Entrate.

Il D.Lgs n. 52/2004 in attuazione della direttiva 2001/115/CE è quello che regola la fatturazione elettronica tra privati.

Decreto legislativo emandato e modificato dal D.Lgs n. 18/2010 (di recepimento delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che hanno modificato anche la direttiva 2006/112/CE). successivamente tutte le modifiche apportate al Decreto IVA 633/1972, con la legge di stabilità del 2013 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 e n. 18 del 24 giugno 2014 si è voluto spingere ulteriolmente la diffusione della fatturazione elettronica fra privati. Quindi i passi successivi sono stati: l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legislativo che introduce misure che, grazie alla riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, aumentino sensibilmente l’uso della fattura elettronica e la trasmissione informatica dei corrispettivi. Tutto ciò porta ovviamente anche ad un miglioramento dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

La fattura accompagnatoria

Cos’è una fattura accompagnatoria? Abbiamo già visto come funzionano fattura e DDT (Documento di Trasporto). La fattura accompagnatoria può essere considerata un mero incrocio tra questi due documenti? Cerchiamo di capirlo insieme nel dettaglio

Regole e normativa della fatturazione

“Le regole generali in materia di fatturazione sono contenute nell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 che, salvo le deroghe, stabilisce che la fattura debba essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione viene effettuata a noma dell’art. 6 del citato D.P.R. 633/1972; i momenti di effettuazione delle operazioni sono diversi a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazioni di servizi.”

La fattura accompagnatoria è un documento che può essere considerato come un incrocio, un ibrido tra il Documento Di Trasporto DDT che abbiamo già visto in un altro nostro articolo e una fattura immediata.

Sono davvero tante e diverse le caratteristiche fiscali e previdenziali da tener in conto per chi esercita l’attività di impresa.

Cominciamo col dire che il reddito da lavoro autonomo vede applicarvi una ritenuta alla fonte da parte di chi procede al pagamento della prestazione in essere.

Ma è importante specificare le modalità di emissione della fattura con ritenuta d acconto.

Il calcolo è momento fondamentale ed ostico per molti. Questo calcolo è legato alla tipologia professionale.

Possiamo indicare due categorie:

  • Professionisti che appartengono ad una categoria con una cassa di assistenza e previdenza alla quale devono iscriversi ed alla quale devono versare i contributi
  • Professionisti privi di tale “cassa di categoria”

Queste due categorie addebitano ai clienti destinatari delle proprie prestazioni una maggiorazione di natura previdenziale, pari al 4% dell’imponibile.

Ai sensi dell’ art. 4 comma 3 del D.L. 295/96 i lavoratori autonomi senza una cassa di previdenza di categoria possono addebitare ai clienti una percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi.

Questa maggiorazione è:

  •     facoltativa,
  •     deve essere assoggettata ad IVA,
  •     è imponibile ai fini irpef e assoggettata a ritenuta d’acconto del 20%

Invece per quanto concerne i professionisti che sono iscritti ad una cassa previdenziale (parliamo di avvocati, notai, ecc…) questi dovranno versare i contributi integrativi e questi vengono addebitati al cliente in fattura. L’aliquota andrà verificata a seconda della cassa di previdenza di appartenenza.

Questo contributo integrativo:

  •     dovrà essere assoggettato ad IVA
  •     non è soggetto ad irpef e non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto.

Lo spesometro

I professionisti che opteranno per la fatturazione elettronica vedranno venir meno gli obblighi derivanti dallo “spesometro” e dalle operazioni blacklist. Inoltre potranno beneficire di rimborsi IVA più rapidi.

La Road map della fatturazione elettronica

Ma vediamo insieme le tappe che ci aspettano e ci porteranno al 1° gennaio 2017:

Entro il 1 Luglio 2016 —> L’Agenzia Delle Entrate dovrà rendere fattibile la creazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche attreverso un proprio software.

A partire dal 2017 —> Il MInistero dell’Economia e delle Finanze dovrà introdurre un sistema di scambio per tutti i soggetti passibili di IVA. Sul modello del portale Sdi usato oggi per le fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione.

Nello stesso anno —> I professionisti non obbligati ad emettere fattura, e parliamo dei commercianti, potrebbero scegliere di non registrare i corrispettivi giornalieri delle cessioni e optare per la trasmissione telematica all’ae. In parole povere si avrebbe così la fine dello scontrino a fini fiscali. Scontrino che ssarebbe comunque obbligatorio emettere dietro esplicita richiesta del cliente.

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I possibili errori delle fatture elettroniche

Una volta che il professionista trasmittente ha inviato la fattura, questa incontra il controllo del sistema di interscambio. In questo istante può verificarsi che arrivi un feedback negativo da parte della PA. La risposta negativa dell’ufficio della Pubblica amministrazione può essere dovuta a:

  •        importo ed esigibilità Iva;
  •        importi ed errori di calcolo;
  •        ritenuta d’acconto;
  •        cassa previdenziale;

L’ufficio della Pubblica Amministrazione interessato comunica l’errore con vari metodi, inoltre questa comunicazione può avvenire in vari momenti

“Notifica di esito” negativa: in questo caso il rifiuto viene comunicato al trasmittente direttamente dal sistema di interscambio col dettaglio dell’errore (il codice)

Rifiuto successivo all’accettazione o decorrenza dei termini

Come comportarsi?

  •     Rifiuto attraverso la “Notifica di esito” negativa

Si procederà alla correzione e re invio fattura elettronica errata ricordandosi di mantenere invariata la data, il numero progressivo della fattura e non utilizzare lo stesso numero progressivo del file.

  •     Rifiuto successivo all’accettazione o decorrenza dei termini

L’ufficio della pubblica amministrazione può rendersi conto di un errore della fattura anche dopo l’accettazione. Ci sarà quindi il contatto diretto del trasmittente, con la richiesta di una nota di credito con fattura elettronica. In questo caso basterà emettere una nota di credito a storno della fattura errata.