Il meccanismo dello split payment, introdotto con la legge di stabilità 2015, non riguarda i professionisti soggetti a ritenuta d acconto. questa precisazione è giunta dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC)
Il meccanismo dello split payment è previsto dall’art. 1, comma 29, lettera b), della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972: “l’imposta relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia”
La not della FNC: “i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”
Erano nati dubbi riguardo l’interpretazione della norma, se l’esclusione debba valere solo per i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o anche per quelli che scontano la ritenuta a titolo d’acconto; da qui la nota che ha fatto chiarezza da parte della fondazione nazionale dei commercialisti:“L’equivoco sorge da una non corretta lettura consequenziale delle parole usate dal legislatore, nel senso che la parola “imposta”, fonte di tanti equivoci, deve essere legata alle parole “sul reddito” e non invece alle parole “ritenute alla fonte a titolo di …Se si legge in tal senso la disposizione normativa ci si accorge che è possibile confermare l’esclusione dello split payment nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto. Questa, del resto, ci pare la lettura maggiormente conforme alla volontà del legislatore…In ogni caso pur ritenendo questa l’interpretazione più corretta, sarebbe quanto mai auspicabile un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal momento che siamo di fronte ad una norma formulata in maniera forse troppo frettolosa”.
Questo nuovo meccanismo fiscale, che stato introdotto dal governo con l’intento di combattere l’evasione fiscale e ottenere introiti stimati intorno al miliardo di euro, afferma che le pubbliche amministrazioni dovranno versare l’IVA per gli acquisti fatti da esse senza che a questo debbano provvedere i loro fornitori. Nel dettaglio: “Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.
Il decreto ministeriale prevede due possibili opzioni per il pagamento dell’IVA:
“L’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura”
Anche se le amministrazioni pubbliche non sono considerate un soggetto passivo di IVA, sono comunque tenute a versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunta sui beni e i servizi acquistati da soggetti terzi o dai propri fornitori.