Ripartizione delle spese per ascensore in un condominio

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Chi vive in condominio è a conoscenza del fatto che esistono degli spazi comuni da condividere con gli altri condomini. In particolare, nessuno può essere esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione e conservazione degli spazi comuni. Oltre al suolo, alle scale, al tetto, rientrano nelle parti ad uso comune anche gli ascensori. L’ascensore poiché destinato al godimento dei condomini rientra nei beni comuni ed è per questo che è di proprietà di tutti. Ma la ripartizione delle spese riguardanti la manutenzione e l’installazione degli ascensori non è uguale per tutti i condomini. Basti pensare ai condomini che vivono nei piani alti del condominio e che utilizzano molto spesso l’ascensore.

Se sei in questo articolo è perché necessiti di sapere come vengono suddivisi i costi per la manutenzione o l’installazione di ascensori in condominio. Di seguito riporteremo nel dettaglio a chi spetta e in quale misura il sostenimento di costi relativi all’ascensore.

Ripartizione spese ascensore condominio

La ripartizione delle spese di un ascensore in condominio, secondo quanto previsto dal art.1224 del codice civile, spetta a tutti i condomini per metà in ragione al valore dell’appartamento e per l’altra metà all’altezza di ciascun piano. Questo sta a significare che il costo sarà più alto per i condomini che sono ubicati all’ultimo piano. Pertanto, la spesa totale viene calcolata in modo tale che il condominio del primo piano pagherà un costo pari alla metà di quello del piano successivo, pari ad un terzo del costo sostenuto dal condominio del terzo piano e così via. Per il calcolo del costo in ragione del valore dell’appartamento bisogna rifarsi alle tabelle millesimali stabilite dalla legge italiana. Quindi il valore dell’appartamento deve essere calcolato in base alla tabella millesimale ascensori.

C’è da dire che il costo non può essere stabilito a priori in quanto questo dipende dalla dimensione del condominio ma anche dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. La normativa non fa alcuna differenza tra spese ordinarie e straordinarie della manutenzione degli ascensori in quanto parla solamente di manutenzione o installazione di scale e ascensori. Questo implica che i criteri per la ripartizione delle spese debbano intendersi validi tanto per l’installazione quanto per la manutenzione a carattere ordinario e straordinario.

Ripartizione spese per la manutenzione dell’ascensore

Nella ripartizione delle spese di manutenzione, l’ascensore è soggetto oltre che alla regolamentazione legislativa anche al regolamento condominiale. Questo significa che l’assemblea può vietare che alcune parti condominiali debbano partecipare al costo di manutenzione dell’ascensore, ad esempio per i condomini a piano terra. Affinché vi sia validità di tale regolamento è importante che esso venga approvato a maggioranza da tutti i condomini. Un regolamento condominiale può anche prevedere ad esempio il divieto di utilizzo nell’ascensore di montacarichi o di altri oggetti pesanti che possano comprometterne la sicurezza.

Rientrano tra le spese di manutenzione ordinaria dell’ascensore gli interventi ripetuti in maniera costante nel tempo. Quindi, fanno parte dei costi ordinari le spese relative all’illuminazione, alla pulizia della cabina all’interno dell’ascensore e le spese sostenute per la stipula del contratto di manutenzione. Per quanto riguarda le spese straordinarie, queste ultime saranno a carico dei condomini e riguardano i costi di riparazione per esigenze improvvise come ad esempio il guasto del motore. Anche in questo caso, se non diversamente previsto dal regolamento condominiali, tali spese devono essere sostenute in ragione del valore delle singole unità immobiliari, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Ripartizione spese per la costruzione dell’ascensore

Nella maggior parte dei casi, la costruzione di un ascensore in condominio avviene in concomitanza con la costruzione dell’intero edificio. In questo caso è necessario ricorrere all’art. 1224 del codice civile secondo cui le tabelle millesimali e l’altezza di ciascun piano.

Qualora invece si prevede la costruzione dell’ascensore in condominio in un momento successivo alla costruzione dell’edificio, costituisce, ai sensi dell’art. 1120. primo comma, c.c., una innovazione. Per tale motivo deve essere convocata l’assemblea e si procederà all’installazione solo se l’assemblea è regolarmente costituita e se si raggiunge la maggioranza. L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.