IVA Reverse charge edilizia e campi dell’inversione contabile

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Nella Legge di Stabilità del 2015 è stato notevolmente ampliato il raggio d’azione dell’IVA reverse charge. Questo tipo di meccanismo è stato poi più volte rivisto e modificato per rafforzare il suo campo d’intervento.

Prima di spiegare cosa intendiamo e come funziona l’Iva reverse charge o l’inversione contabile, cerchiamo di capire in che contesto è stato previsto questo nuovo tipo di manovra fiscale.
Una delle imposte più evase in Europa e soprattutto nel nostro Paese è l’Iva (imposta sul valore aggiunto). Per ovviare a questa perdita enorme degli stati si è appunto pensato di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA.

Vediamo più nel dettaglio cosa cambia, di cosa parliamo e come funziona questo meccanismo.

Iva reverse charge, di cosa stiamo parlando?

Come abbiamo detto poco fa, l’inversione contabile (reverse charge) è stata introdotta per fronteggiare l’alto tasso di evasione fiscale a livello comunitario. In Italia la normativa di riferimento per l’Iva reverse charge è il c.d. Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Le novità più grosse sono arrivate nel mese di dicembre 2014, in vista come dicevamo ad apertura articolo della Legge di Stabilità 2015, che ne rafforzava ed ampliava il raggio d’azione.

Ma di cosa parliamo quando diciamo IVA reverse charge? In primis cerchiamo subito di capire che questo è un meccanismo di inversione contabile che solleva il venditore di beni o prestatore di servizi da alcuni obblighi relativi all’IVA.

Il raggio d’azione dell’inversione contabile si è allargato nel campo dell’edilizia e in molteplici settori. Oltre all’Iva reverse charge edilizia, è infatti già dall’inizio del 2015 che il reverse charge è applicabile anche ad operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti.

Lo scopo principale è come visto ridurre l’evasione fiscale. Per far ciò si è pensato di spostare il c.d. carico IVA su un soggetto considerato fiscalmente affidabile: l’acquirente.

Come funziona l’inversione contabile nello specifico

Il legislatore, applicando la reverse charge, afferma che il prestatore non deve specificare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, ma l’imposta deve essere integrata dal destinatario della prestazione che si occuperà del versamento al fisco e maturerà il diritto alla detrazione.
In altre parole, sarà quindi il cliente a dover pagare l’Iva e non il fornitore con questo meccanismo.

Chiariamo con un esempio pratico il meccanismo di funzionamento:
Ipotizziamo una vendita tra due soggetti in cui è l’acquirente il soggetto passivo dell’Imposta. La fattura verrà emessa per l’importo della vendita con codice di esenzione IVA art.17.
Ciò che vuol dire? Che chi vende emette una fattura senza iva reverse charge registrando in contabilità nella partita doppia l’operazione come credito a ricavi verso l’azienda X.

Al contrario, chi riceva la fattura per l’importo Y della vendita, dovrà integrarla con l’aliquota IVA prevista per quella merce o servizio. Si andrà così a registrare in contabilità una doppia operazione:

    • L’operazione di acquisto (merci c/acquisto ed IVA su acquisit a fornitore esente Reverse Charge IVA);
    • L’autofattura (cliente per autofattura a vendite di merci Y e IVA su vendite);

Cosa succede? Come potete intuire, l’acquirente registra l’IVA sia in dare che in avere, neutralizzando in tal modo l’operazione d’acquisto.

Cosa cambia con l’inversione contabile?
Se non si applica il reverse charge IVA, l’operazione di vendita avverrebbe con fattura comprensiva di IVA che chi acquista versa al fornitore. Sarà quest’ultimo poi (si spera) a versare l’IVA allo Stato.
Utilizzando il meccanismo del reverse charge invece se ne farà carico direttamente l’acquirente o consumatore finale.

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IVA Reverse Charge 2016 – novità e disposizioni

Con la Circolare n.14/E l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito ulteriori dettagli sull’ambito di applicazione del reverse charge.

Il dettaglio della circolare:

“il sistema si applica, a prescindere dalla circostanza delle prestazioni, dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore e nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

All’interno della stessa circolare, l’Agenzia definisce l’edificio come:

“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.

Pare ovvio da questa definizione dunque che la nuova normativa si applichi sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, includendo anche edifici di nuova costruzione e/o in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Risultano esclusi dal reverse charge le prestazioni di servizi per terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, a meno che questi non risultino parte integrante dell’edificio.

Non si può invece utilizzare il reverse charge per:

      • preparazione del cantiere,
      • trivellazione e perforazione,
      • realizzazione di coperture ,
      • noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

Dalla sezione F della tabella Ateco 2007, le operazioni di pulizia soggette al reverse charge sono:

      • pulizia di nuovi edifici post costruzione,
      • pulizia a vapore, sabbiatura, e attività simili per pareti esterne di edifici,
      • pulizia generale (non specializzata) di edifici,
      • altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali,
      • servizi di disinfestazione.

Riguarda la demolizione i servizi inclusi sono:

      • demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)

Per l’installazione di impianti:

      • installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione)
      • installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione)
      • installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (compresa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
      • installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
      • installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
      • installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
      • installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
      • installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
      • lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
      • altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.

Nei servizi di completamento:

      • intonacatura e stuccatura
      • posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
      • posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
      • rivestimento di pavimenti e di muri
      • tinteggiatura e posa in opera di vetri
      • attività non specializzate di lavori edili – muratori (esclusa la costruzione)
      • altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.

informatica

IVA reverse charge allargato a personal computer, tablet e console da gioco

Dal 2 maggio il meccanismo del reverse charge si applica anche alle cessioni di tablet, console da gioco e laptop effettuate nei confronti di soggetti passivi.

Non c’è ancora chiarezza, si discute sull’interpretazione della norma alla lettera. Essa potrebbe riguardare tutte le cessioni B2B. Laddove invece l’Amministrazione finanziaria spostasse la tesi della circolare n. 59/E/2010, l’IVA reverse charge si applicherebbe solo alle cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Tutta questa incertezza però ha inevitabili ripercussioni sotto il profilo sanzionatorio.