Gestionale.co vi propone una guida per muoversi nei meandri della fattura con ritenuta d’acconto.
Un terreno minato dove ogni giorno migliaia di lavoratori autonomi si muovono. La nostra azienda è impegnata da anni non solo nella creazione e distribuzione di un programma gestionale sempre al passo coi tempi, ma è vicina alle tue esigenze e pronta a fornirti guide e consigli su vari aspetti fiscali e burocratici.
Quali solo le modalità di emissione della fattura con ritenuta d’acconto? Come viene calcolata la ritenuta in base alla professione di chi esercita la prestazione?
Prima di entrare nel dettaglio, se ti sei perso il focus sulla ritenuta acconto puoi rileggerlo qui.
Il professionista autonomo si trova davanti a veri e propri rebus che solo un buon professionista del settore commercialista può aiutare a risolvere. Sono davvero tante e diverse le caratteristiche fiscali e previdenziali da tener in conto per chi esercita l’attività di impresa.
Cominciamo col dire che il reddito da lavoro autonomo vede applicarvi una ritenuta alla fonte da parte di chi procede al pagamento della prestazione in essere.
Ma è importante specificare le modalità di emissione della fattura con ritenuta d’acconto.
Il calcolo è momento fondamentale ed ostico per molti. Questo calcolo è legato alla tipologia professionale.
Possiamo indicare due categorie:
- Professionisti che appartengono ad una categoria con una cassa di assistenza e previdenza alla quale devono iscriversi ed alla quale devono versare i contributi
- Professionisti privi di tale “cassa di categoria”
Queste due categorie addebitano ai clienti destinatari delle proprie prestazioni una maggiorazione di natura previdenziale, pari al 4% dell’imponibile.
Ai sensi dell’ art. 4 comma 3 del D.L. 295/96 i lavoratori autonomi senza una cassa di previdenza di categoria possono addebitare ai clienti una percentuale nella misura del 4% dei corrispettivi lordi.
Questa maggiorazione è:
- facoltativa,
- deve essere assoggettata ad IVA,
- è imponibile ai fini irpef e assoggettata a ritenuta d’acconto del 20%
Invece per quanto concerne i professionisti che sono iscritti ad una cassa previdenziale (parliamo di avvocati, notai, ecc…) questi dovranno versare i contributi integrativi e questi vengono addebitati al cliente in fattura. L’aliquota andrà verificata a seconda della cassa di previdenza di appartenenza.
Questo contributo integrativo:
- dovrà essere assoggettato ad IVA
- non è soggetto ad irpef e non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto.