Lista paesi black list aggiornata

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In questo approfondimento di Gestionale.co vi mostreremo l’elenco paesi black list e vi parleremo dei cosiddetti “paradisi fiscali” o paesi a tassazione agevolata.

I paesi che rientrano nell’elenco ufficiale delle nazioni a fiscalità privilegiata sono quei c.d. territori o Stati con regimi fiscali paradisiaci. In Italia, per legge, vi è l’obbligo della comunicazione black list, ovvero della comunicazione di tutte le operazioni portate a termine con le imprese che rientrano nella fiscalità dei Paesi elencati in questa lista.

Una delle novità all’orizzonte è la creazione di una black list Europea 2017.
Si tratta della nuova lista dei paesi a fiscalità agevolata creata nel 2017 e che si appresta ad essere modificata tra il 2018 e il 2019.

Perché si è pensato di creare una black list UE 2017? In questo modo sarà possibile avere a disposizione un elenco sempre aggiornato che supera le c.d. black list nazionali, come ad esempio quella in vigore in Italia, sostituendo quest’ultime con un’unica lista valida per tutti i Paesi membri dell’Unione.
Si tratta dunque di uno strumento utile a tutti gli Stati membri per trattare con i paesi terzi che, applicando una fiscalità privilegiata, rifiutano di collaborare con la UE.

bandiera ue

Cos’è questa lista paesi black list?

L’elenco paesi black list non è altro che una lista di paesi aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate. Per i Paesi che rientrano in questo elenco vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività economiche compiute tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi Paesi a fiscalità privilegiata. Ciò viene fatto per contrastare il fenomeno delle frodi fiscali internazionali e nazionali.

In Italia, quindi, tutti i soggetti con partita Iva (imprese, aziende, ditte individuali) che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata, devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni economiche effettuate tramite apposita dichiarazione annuale.

Ecco di seguito l’elenco paesi black list prima del 2017:

  • Alderney;
  • Andorra;
  • Anguilla;
  • Antille Olandesi;
  • Aruba;
  • Bahamas;
  • Barbados;
  • Barbuda;
  • Belize;
  • Bermuda;
  • Brunei;
  • Filippine;
  • Gibilterra;
  • Gibuti;
  • Guatemala;
  • Guernsey;
  • Herm;
  • Hong Kong;
  • Isola di Man;
  • Isole Cayman;
  • Isole Cook;
  • Isole Marshall;
  • Isole Turks e Caicos;
  • Isole Vergini britanniche;
  • Isole Vergini statunitensi;
  • Jersey;
  • Kiribati;
  • Libano;
  • Liberia;
  • Liechtenstein;
  • Lussemburgo;
  • Macao;
  • Maldive;
  • Malesia;
  • Montserrat;
  • Nauru;
  • Niue;
  • Nuova Caledonia;
  • Oman;
  • Polinesia francese;
  • Saint Kitts e Nevis;
  • Salomone;
  • Samoa;
  • Saint Lucia;
  • Saint Vincent e Grenadine;
  • Sant’Elena;
  • Sark;
  • Seychelles;
  • Tonga;
  • Tuvalu;
  • Vanuatu;

 

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Paesi usciti dalla black list 2018

Ci sono alcuni paesi che, dopo accordi raggiunti con il nostro Paese, sono usciti da questo elenco paesi black list, come San Marino, Andorra , Barbados, Hong Kong, Isole Cayman, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera e Lussemburgo. Proprio su questi due ultimi stati vogliamo concentrare le nostre attenzioni in questo approfondimento.
L’elenco dei paesi aggiornati nel 2018 e 2019 sono: Grenada, Corea del Sud, Macao, Mongolia, Panama, Tunisia e Emirati Arabi Uniti.
Il protocollo che ha modificato la Convenzione tra Italia e Svizzera, evitando così le doppie imposizioni, è stato di recente modificato dal Governo italiano. La modifica apportata a tale protocollo permetterà alle autorità italiane di richiedere ed ottenere lo scambio di informazioni (secondo lo standard Ocse) sulle operazioni compiute da determinati cittadini o imprese italiane che hanno avuto rapporti con le banche svizzere. In questo modo, scompare il cosiddetto segreto bancario e si pongono le basi per contrastare il fenomeno dell’evasione e dell’infedeltà fiscale.

A livello operativo, le uniche cose che cambiano, rispetto al passato, riguardano sostanzialmente il non dover presentare la comunicazione “black list” all’Agenzia delle Entrate. Non cambiano invece le disposizioni ai fini iva o doganali.

Altro paese oltre alla Svizzera che esce da questa black list è il Lussemburgo. Con un Comunicato del Dicembre 2014 del MEF, infatti, si è avuto un notevole progresso nelle relazioni tra i due Stati.
Tali rapporti si sono ulteriormente rafforzati a seguito della firma, avvenuta a Lussemburgo nel giugno 2012, del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, ratificato da parte italiana con Legge 3 ottobre 2014, n. 150.
Tale protocollo ha introdotto, allo stesso modo di quanto accaduto con la Svizzera, un articolo in materia di scambio di informazioni a richiesta (conforme allo standard Ocse) che consentirà di superare il segreto bancario migliorando la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Modalità di comunicazione black list

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Blck List non deve essere più effettuata per via telematica dai soggetti obbligati mediante apposito modello di comunicazione.
Rispetto alla vecchia normativa la nuova soglia è fissata a 10 mila euro per tutte le operazioni intrattenute, quindi considerate complessivamente e non per ciascuna operazione.

Nella Comunicazione delle Operazioni Black List va inoltre dichiarato:

  • Il codice fiscale attribuito all’operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato;
  • La ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica;
  • la denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica;