Credito d’imposta per beni strumentali: come funziona

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La Legge di Bilancio 2020 ha rielaborato l’intero quadro delle agevolazioni rivolte alle imprese comprese quelle finalizzate agli investimenti in beni strumentali. Per questo tipo di investimento sono stati previsti dei crediti d’imposta.

Il credito d’imposta è un credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi senza che il suo importo concorra alla formazione del reddito e può essere utilizzato in compensazione con debiti, per il pagamento di imposte oppure se ne può richiedere il rimborso.

Possono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali gli esercenti di arti e professioni e “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato”, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Se vuoi saperne di più su questo credito d’imposta per beni strumentali continua a leggere il nostro articolo perché tra poco vedremo quali sono i beni strumentali che rientrano in tale credito d’imposta e come è possibile utilizzare questo credito.

Quali sono i beni strumentali finanziabili con il credito d’imposta?

I beni strumentali che possono usufruire del credito d’imposta sono tutti quei beni materiali nuovi all’esercizio d’impresa.
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti in:

  • beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, previsti nell’allego A della L. 232/2016;
  • beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, previsti nell’allegato B della L. 232/2016, ossia software, sistemi, piattaforme, applicazioni.

Non rientrano, invece, nell’agevolazione gli investimenti in:

  • beni indicati all’articolo 164 del TUIR (che ha per oggetto veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore);
  • beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni elencati nell’allegato nr. 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, dagli stabilimenti termali e idrotermali, dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramvario delle ferrovie; eccetera);
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Come utilizzare il credito d’imposta per i beni strumentali

Bisogna ricordarsi che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente per compensazione tramite modello F24 e per quote annuali di pari importo, il cui numero varia a seconda della tipologia dell’investimento. Il valore del credito di imposta varia a seconda dei beni acquistati e prevede sempre un limite massimo di investimento.
Ecco uno schema riassuntivo:

  • Investimenti per beni elencati nell’allegato A della L. 23/2016, credito d’imposta pari al 40%, fino a 2,5 milioni di euro con 5 quote di utilizzo;
  • Investimenti per beni elencati nell’allegato A della L. 23/2016, credito d’imposta pari al 20%, da 2,5 milioni a 10 milioni di euro con 5 quote di utilizzo;
  • Investimenti per beni elencati nell’allegato B della L. 23/2016, credito d’imposta pari al 15%, fino a 700.000 euro con 3 quote di utilizzo;
  • Investimenti in beni diversi da quelli compresi negli allegati A e B della L. 23/2016 (comma 188 L. 160/2019), credito d’imposta pari al 6%, fino a 2 milioni di euro con 5 quote di utilizzo.