Per tutto l’arco del 2015 sarà possibile accedere al regime dei minimi al 5%. L’agenzia delle entrate si è chiaramente espressa al riguardo e quindi chi era stato costretto al regime ordinario può ora passare a quello dei minimi.
Sarà possibile applicare questo vantaggioso regime all’imprenditoria giovanile ed ai lavoratori in mobilità. Interessati saranno anche quelli che hanno intrapreso una nuova attività d’impresa, arte o professione e che ad inizio anno avevano scelto il regime ordinario. L’agenzia delle entrate ha chiarito questa situazione con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015. In Questa sono inoltre chiariti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.
Ovviamente ci sono stati vari momenti in cui questo passaggio sembrava quanto meno proibitivo.
Ricordiamo che la legge n. 190/2014 introduceva dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime che abrogava di fatto i regimi fiscali agevolati in vigore fino all’anno prima, cioè:
- il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della Legge 388/2000;
- il regime dei “nuovi minimi” ex. art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
- il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” ex art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011.
Però, per tutti i professionisti legati al regime dei minimi era prevista la possibilità di continuare nell’applicazione fino al termine naturale (quinquiennio dall’adesione o 35° anno di età)
E venne il “milleproroghe”
La Legge n. 11/2015 di conversione al D.L. 192/2014, anche conosciuto come Milleproroghe ha poi introdotto nuovamente il regime di vantaggio dei minimi, posticipando la sua abrogazione di un anno. Quindi anche chi inizierà la sua attività lungo tutto il corso del 2015, potrà usufruirne.
Questa norma è stata certamente accolta con gran favore ma lasciava in sospeso alcune questioni soprattutto per quel che riguardava coloro i quali erano stati costretti ad optare per il regime ordinario ed ora potevano ripassare a quello di vantaggio.
Chi sono?
- Coloro i quali hanno iniziato l’attività tra i 01/01/2015 e il 28/02/2015;
- tutti quelli in possesso dei requisiti hanno applicato il nuovo regime forfetario, con imposta sostitutiva del 15%;
- I professionisti che non sono in possesso dei requisiti hanno dovuto applicare il regime ordinario;
- tutti i professionisti che hanno scoperto a seguito della novità del “Milleproroghe” di poter rientrare nel regime dei minimi anche per l’anno 2015.
Tutto molto più semplice invece per chi aveva scelto il regime forfetario ed ora vuole passare a quello dei minimi.
Per i chiarimenti definitivi rimandiamo al R.M. 67/E/2015.