In seguito allo scoppio dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus il calendario fiscale del 2020 ha subito notevoli variazioni.
Attraverso il recente decreto Liquidità il Governo ha precisato le proroghe in materia di scadenze fiscali 2020 nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Una parte importante del Decreto Liquidità è dedicata agli interventi di carattere fiscale in relazione al differimento dei termini, come già avvenuto nel Decreto Cura Italia di marzo, ma anche in relazione alla riduzione dei versamenti in acconto per il 2020. Infatti, i decreti approvati dal Parlamento, che in un primo istante avevano riguardato soltanto le zone rosse, sono stati poi estesi a tutto il territorio nazionale.
Le date più importanti del calendario fiscale 2020 sono:
- 31 marzo 2020: termine di presentazione della Certificazione Unica 2020 all’Agenzia delle entrate. A partire dal 2021, la scadenza ordinaria tornerà ad essere fissata per il 16 marzo di ogni anno;
- 5 maggio 2020: messa a disposizione dei dati del 730 e del Modello Redditi precompilato 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate;
- 30 settembre 2020: termine di presentazione del 730/2020, anno d’imposta 2019.
Per ciò che concerne, invece, la liquidazione del modello 730 non sono previste variazioni. Le somme nella prima retribuzione utile saranno trattenute, in caso di debito, o rimborsate, in caso di credito.
Se vuoi capire quali scadenze fiscali 2020 sono state prorogate ti consigliamo di continuare la lettura del post perché tra poco approfondiremo l’argomento.
Quali sono le scadenze fiscali prorogate?
Il Decreto Liquidità proroga i versamenti che scadono tra aprile e maggio: la nuova data di scadenza da rispettare è il 30 giugno.
Quali sono i versamenti prorogati a fine giugno? La risposta è contenuta nell’articolo 18 del testo ufficiale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile e in vigore dal giorno seguente:
- versamenti IVA;
- ritenute alla fonte;
- contributi
I contribuenti che possono usufruire di questa nuova proroga sono:
- soggetti con calo di fatturato
- di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
- di almeno il 50% sopra tale soglia;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
Cosa succede ai contribuenti delle zone più colpite dal coronavirus?
I residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I contribuenti dovranno versare quanto dovuto al Fisco scegliendo tra due opzioni:
- unica soluzione entro il 30 giugno;
- 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.
Non è previsto altresì il rimborso di quanto già versato e non saranno applicati interessi e sanzioni.