Ripartizione spese condominiali riscaldamento: a chi competono

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Il tema delle ripartizioni delle spese condominiali è sempre “caldo”. C’è sempre un po’ di confusione, quando si parla di ripartizione delle spese condominiali tra proprietario e inquilino in affitto, specialmente per quelle più consistenti.

Le regole sono le stesse, sia nel caso di abitazione, sia nel caso di immobile commerciale, industriale, artigianale, autorimesse, magazzini o cantine. Infatti, se non concordato in precedenza, al proprietario competono tutte le spese straordinarie, e cioè quei lavori che non vengono svolti con cadenza regolare, ma imprevisti. Viceversa, all’inquilino, tutte le spese ordinarie, e cioè le riparazioni o le sostituzioni delle finiture e tutte le operazioni necessarie a mantenere in efficienza gli impianti elettrico, gas, riscaldamento e idrico.

In questo articolo vogliamo trattare quella che forse è da considerarsi la parte che crea più confusione dell’intero argomento ripartizioni spese condominiali, ovvero le spese che riguardano il riscaldamento. Se siete interessati all’argomento continuate a leggere così da capire di più su a chi competono le ripartizioni spese condominiali riscaldamento. Analizziamo i 2 casi più frequenti ovvero quello di un appartamento con riscaldamento centralizzato e quello con riscaldamento autonomo.

Fattispecie ripartizione spese condominiali riscaldamento

Caso 1: Appartamento con riscaldamento centralizzato: cosa paga l’affittuario?

Nel caso di un appartamento che abbia riscaldamento centralizzato, le spese per i consumi spettano a norma di legge all’inquilino. Prima di eseguire il pagamento, l’inquilino, ha diritto a chiedere al proprietario di casa la specifica indicazione delle spese da sostenere, con evidenza dei criteri di ripartizione.
Non spettano al conduttore tutte le spese diverse dai consumi della caldaia comune: ossia quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Caso 2: Appartamento con riscaldamento autonomo: cosa paga l’affittuario?

Nel caso di un appartamento dotato di riscaldamento autonomo, se da una parte il proprietario dell’appartamento distaccatosi dall’impianto condominiale non è più tenuto a partecipare alle spese ordinarie per il riscaldamento, dall’altra, però, deve contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato, oltre alla sua conservazione e messa a norma.

I rapporti con l’inquilino sono identici al caso precedente. Dunque, anche in tale ipotesi l’affittuario è tenuto a corrispondere al proprietario solo i costi collegati al suo effettivo consumo. Eventuali aggravi derivanti dalla conservazione dell’impianto di riscaldamento condominiale spettano solo al padrone di casa.

Competenze spese condominiali riscaldamento: riepilogo

Prima di concludere, vi forniamo una tabella completa con la suddivisione delle spese tra proprietario e inquilino. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, gas, climatizzazione e produzione acqua calda:

Al proprietario spetta:

  • L’installazione, il rifacimento e la manutenzione straordinaria dell’impianto idrico, sanitario e gas, riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda.
  • La sostituzione delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina; di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, tubazioni, valvole, canna fumaria, impianti (idrico, elettrico), avvolgimento pompe, sfitto, elementi riscaldamento, etc.
  • Installazione e sostituzione dei contatori dell’acqua calda e fredda.
  • Sostituzione e riparazione del bollitore elettrico o gas dell’acqua calda.
  • Sostituzione dei sifoni vetusti.

All’inquilino spetta:

  • Pulizia dei contatori dell’acqua calda e fredda in conseguenza dell’uso, del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie.
  • Manutenzioni ordinarie delle rubinetterie acqua e gas, in conseguenza dell’uso.
  • Controlli periodici manutentivi, oltre rapporto di efficienza energetica sulla caldaia.
  • Pulizia degli impianti.