Regole da seguire per l’arrotondamento IVA

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Molti clienti hanno sollevato la questione degli arrotondamenti in fattura. Per questo motivo vogliamo cercare di fare un po di chiarezza in merito alle regole da seguire per l’arrotondamento IVA.

La normativa (Circolare Ministero delle Finanze 23.12.1998, n. 291/E; Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2001, n. 106/E) entrata in vigore dopo l’introduzione dell’Euro prevede alcune semplici regole per la gestione degli arrotondamenti in fattura.
Queste poche regole comunque in effetti possono tuttavia causare qualche difficoltà di comprensione.

Rispetto alla fatturazione in lire, gli elementi di novità che caratterizzano, dall’1.1.2002 l’emissione di tali documenti sono l’indicazione degli importi. Questi sono espressi in euro, con due cifre decimali dopo la virgola, anche se queste sono degli “zeri”.

A tal fine l’eventuale arrotondamenti in fattura deve essere effettuato con la consueta modalità:

  • per difetto se la terza cifra dopo la virgola è compresa tra 0 e 4;
  • per eccesso se la terza cifra dopo la virgola è compresa tra 5 e 9;


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Facciamo un esempio pratico di arrotondamenti in fattura. In applicazione dell’enunciato criterio, si avrà che un importo di 25,822 euro va arrotondato a 25,82 euro mentre un importo di 28,405 euro si arrotonda a 28,41 euro.

Come si arrotonda l’IVA da versare su F24

La liquidazione dell’IVA é un calcolo periodico che effettua chi ha una partita IVA e che consiste nel calcolare l’imposta da versare (se prevale l’IVA a debito) o a credito (se prevale l’IVA a credito) da compensare quindi con le liquidazioni dei periodi successivi.

Questa operazione di calcolo deve essere fatta mensilmente o trimestralmente: dipende dal volume d’affari.
Il modulo da compilare per la liquidazione dell’IVA e il F24: per i versamenti IVA si utilizza la sezione Erario.

Ecco di seguito le regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate su come arrotondare l’IVA sul modello F24.
Qualunque sia la scadenza della liquidazione (mensile o trimestrale), gli importi devono essere indicati sempre riportando anche le prime due cifre decimali. Se quindi per esempio occorre versare 90 euro, occore scrivere 90,00 euro.

Se invece le cifre decimali presenti sono tre, occorre procedere ad arrotondarle a due, in questo modo:

  • se la 3a cifra è pari o maggiore di 5, si arrotonda per eccesso (74,955 euro va scritto 74,96 euro);
  • se la 3a cifra è minore di 5, si arrotonda per difetto (74,952 euro va scritto 74,95 euro);


Cosa fare in caso di pro-rata IVA non calcolata col metodo volume d’affari

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No all’arrotondamento se il pro-rata IVA non è calcolato col metodo del volume d’affari.
Se il pro-rata viene determinato con un differente metodo rispetto a quello del volume d’affari (tenendo quindi conto delle caratteristiche dell’attività svolta dal soggetto passivo) non è consentito l’arrotondamento all’unità superiore del pro-rata di detrazione

L’utilizzo di un metodo che permette di addivenire a risultati più precisi contrasta con un eventuale arrotondamento. Le stesse considerazioni devono essere effettuate anche nel caso di eventuale rettifica del pro-rata. Sono queste le conclusioni della Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-186/15 depositata il 16 giugno 2016.

É ammesso l’arrotondamento all’unità superiore del pro-rata di detrazione soltanto nel caso in cui – ai fini del calcolo dello stesso – sia stato utilizzato il criterio di ripartizione del volume d’affari.
Sono queste le conclusioni alle quali è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-186/15 depositata il 16 giugno 2016.

Il caso posto all’attenzione delle Corte riguardava una società tedesca alla quale l’Amministrazione finanziaria aveva contestato un indebito arrotondamento all’unità superiore del pro-rata di detrazione IVA.
Ad avviso del competente Ufficio, l’arrotondamento non è ammesso nel caso in cui gli Stati membri abbiano determinato il pro-rata di detrazione adottando un metodo diverso dal volume d’affari.
Nel caso di specie, la società in questione aveva determinato il pro-rata secondo il metodo detto “del criterio di collegamento”.

Tale posizione è stata condivisa dalla Corte di Giustizia UE che ha rilevato come la possibilità offerta dalla direttiva IVA n. 112/2006/UE, di derogare al metodo di calcolo del diritto alla detrazione basato sul volume d’affari è intesa a consentire agli Stati membri di pervenire a risultati più precisi nella determinazione della portata del diritto alla detrazione, con particolare riferimento alle caratteristiche specifiche dell’attività svolta dal soggetto passivo.

Pertanto, l’applicazione di tale regola contrasterebbe con l’arrotondamento al massimo all’unità superiore. Sarebbe incoerente che gli Stati che optano per tali misure siano tenuti ad avvalersi della regola di arrotondamento.
Alle medesime conclusioni si deve pervenire – secondo la Corte – anche nel caso di rettifica del pro-rata di detrazione, al mutare delle condizioni iniziali di detrazione.
Infatti l’art. 184 della direttiva n. 112/2006/UE deve essere interpretato in questo modo:
se si utilizza uno dei metodi di calcolo per il pro-rata di detrazione previsti nell’articolo 173, gli Stati che fanno parte dell’Unione Europea sono tenuti ad applicare la regola dell’arrotondamento solo nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione.

Se la stessa, come nel caso di specie, non può essere utilizzata nella fase iniziale di determinazione del pro-rata di detrazione, essa non può di conseguenza trovare applicazione neanche nel caso di un eventuale rettifica dello stesso.