Il quesito che affronteremo oggi in questo articolo è relativo all’applicazione della marca da bollo su fatture.
Vedremo appunto nei prossimi paragrafi quando applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture.
La regola fiscale generale in vigore attualmente prevede che la marca da bollo in fattura da 2 euro debba essere applicata sulle fatture o le ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47.
Marca da bollo: chi deve applicarla e come?
La marca da bollo su fatture e ricevute fiscali emesse va applicata dal soggetto emittente una volta che il documento viene spedito e consegnato.
La normativa aggiunge inoltre anche l’obbligo a carico dell’emittente delle fatture o ricevute rilasciate dal creditore.
Tuttavia, anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro grava sul soggetto emittente la fattura o la ricevuta fiscale, la responsabilità del pagamento della stessa e delle eventuali sanzioni grava in solido su tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano:
- atti;
- documenti;
- registri non in regola con l’imposta di bollo;
La marca da bollo deve essere quindi applicata sulle fatture o ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell’operazione.
La procedura corretta prevede 3 passaggi,ovvero:
- applicare la marca da bollo da 2 euro sulla fattura o ricevuta fiscale originale da consegnare al cliente;
- fare sempre una copia da conservare per la contabilità interna propria;
- conservare e registrare in contabilità la ricevuta di acquisto dei valori bollati cui le marche da bollo applicate si riferiscono;
Moltissime in sede di controllo vengono esibite tutte le marche da bollo su fatture da 2 euro apposte in fatture emesse ed archiviate, mentre l’originale inviato al cliente ne è privo: tale procedura è completamente errata in quanto la normativa IVA dice esplicitamente che il soggetto attivo emittente fattura o ricevuta fiscale deve conservare una copia dell’originale.
Il principio di alternatività imposta di bollo e Iva
Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo fatture:
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie di beni;
- Fatture soggette al reverse charge e cessione dei rottami;
Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, territoriale;
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA;
- Operazioni esenti da IVA;
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali;
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario;
Marca da bollo da 2 euro su copie conformi e duplicati:
Il rilascio di copie conformi delle fatture segue il trattamento previsto per l’originale.
Sono perciò esenti dall’imposta di bollo le copie che riportano corrispettivi assoggettati all’IVA o che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie, mentre, negli altri casi, le copie conformi delle fatture per le quali non viene applicata l’IVA sono soggette all’imposta di bollo, sin dall’origine, nella misura fissa di € 2,00, dove il corrispettivo sia superiore a € 77,47.
Se invece le copie e i duplicati delle fatture, note o distinte vengono effettuati per uso interno dell’azienda o del professionista che ha ricevuto o emesso il documento contabile, sono comunque esenti da bollo.
È comunque necessario che sulle copie dei documenti per uso interno da parte di chi ha emesso la fattura venga apposta la dicitura: ‘copia per uso interno amministrativo o contabile’, in caso di riproduzione da parte dell’impresa destinataria, sulla copia, oltre la dicitura sopra indicata dovrà essere apposto anche il timbro di arrivo dell’impresa ricevente.
Sanzioni per mancata applicazione marca da bollo da 2 euro
Ovviamente dopo aver letto su come e quando applicare la marca da bollo non possiamo non chiudere rispondendo ad una domanda che sicuramente in tanti si pongono, e cioè cosa succede in caso di mancata applicazione delle marche da bollo da 2 euro?
La mancata applicazione della marca da bollo di 2 euro sul documento considerato determina l’irrogazione di una determinata sanzione amministrativa pecuniaria.
Il riferimento normativo in questione è l’articolo 25 del d.p.r. 633/1972 (decreto IVA), che recita così:
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa.
L’omissione dell’imposta di bollo, ex marca da bollo, o una sua data posteriore a quella della ricevuta prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta.
Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa.