Applicazione della marca da bollo su fatture

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Il quesito che affronteremo oggi in questo articolo è relativo all’applicazione della marca da bollo su fatture.
Vedremo appunto nei prossimi paragrafi quando applicare la marca da bollo da 2 euro sulle fatture.
La regola fiscale generale in vigore attualmente prevede che la marca da bollo in fattura da 2 euro debba essere applicata sulle fatture o le ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47.

Marca da bollo: chi deve applicarla e come?

La marca da bollo su fatture e ricevute fiscali emesse va applicata dal soggetto emittente una volta che il documento viene spedito e consegnato.
La normativa aggiunge inoltre anche l’obbligo a carico dell’emittente delle fatture o ricevute rilasciate dal creditore.
Tuttavia, anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo da 2 euro grava sul soggetto emittente la fattura o la ricevuta fiscale, la responsabilità del pagamento della stessa e delle eventuali sanzioni grava in solido su tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano:

  • atti;
  • documenti;
  • registri non in regola con l’imposta di bollo;



La marca da bollo deve essere quindi applicata sulle fatture o ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell’operazione.
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La procedura corretta prevede 3 passaggi,ovvero:

  • applicare la marca da bollo da 2 euro sulla fattura o ricevuta fiscale originale da consegnare al cliente;
  • fare sempre una copia da conservare per la contabilità interna propria;
  • conservare e registrare in contabilità la ricevuta di acquisto dei valori bollati cui le marche da bollo applicate si riferiscono;



Moltissime in sede di controllo vengono esibite tutte le marche da bollo su fatture da 2 euro apposte in fatture emesse ed archiviate, mentre l’originale inviato al cliente ne è privo: tale procedura è completamente errata in quanto la normativa IVA dice esplicitamente che il soggetto attivo emittente fattura o ricevuta fiscale deve conservare una copia dell’originale.

Il principio di alternatività imposta di bollo e Iva

Con il principio di alternatività sono sempre esenti dalla marca da bollo fatture:

  • Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
  • Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie di beni;
  • Fatture soggette al reverse charge e cessione dei rottami;


Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

  • Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, territoriale;
  • Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA;
  • Operazioni esenti da IVA;
  • Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali;
  • Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario;


Marca da bollo da 2 euro su copie conformi e duplicati:

Il rilascio di copie conformi delle fatture segue il trattamento previsto per l’originale.
Sono perciò esenti dall’imposta di bollo le copie che riportano corrispettivi assoggettati all’IVA o che riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie, mentre, negli altri casi, le copie conformi delle fatture per le quali non viene applicata l’IVA sono soggette all’imposta di bollo, sin dall’origine, nella misura fissa di € 2,00, dove il corrispettivo sia superiore a € 77,47.

Se invece le copie e i duplicati delle fatture, note o distinte vengono effettuati per uso interno dell’azienda o del professionista che ha ricevuto o emesso il documento contabile, sono comunque esenti da bollo.
È comunque necessario che sulle copie dei documenti per uso interno da parte di chi ha emesso la fattura venga apposta la dicitura: ‘copia per uso interno amministrativo o contabile’, in caso di riproduzione da parte dell’impresa destinataria, sulla copia, oltre la dicitura sopra indicata dovrà essere apposto anche il timbro di arrivo dell’impresa ricevente.

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Sanzioni per mancata applicazione marca da bollo da 2 euro

Ovviamente dopo aver letto su come e quando applicare la marca da bollo non possiamo non chiudere rispondendo ad una domanda che sicuramente in tanti si pongono, e cioè cosa succede in caso di mancata applicazione delle marche da bollo da 2 euro?
La mancata applicazione della marca da bollo di 2 euro sul documento considerato determina l’irrogazione di una determinata sanzione amministrativa pecuniaria.

Il riferimento normativo in questione è l’articolo 25 del d.p.r. 633/1972 (decreto IVA), che recita così:

In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa.

L’omissione dell’imposta di bollo, ex marca da bollo, o una sua data posteriore a quella della ricevuta prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, che per ogni singola ricevuta considerata irregolare è di importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta.
Ovviamente, in caso di mancata apposizione della marca da bollo, andrà aggiunto anche il pagamento della stessa.