Mediazione tributaria fac simile: come presentarla

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L’istanza mediazione tributaria 2017 è un procedimento introdotto dal Decreto Legge 98/2011 al fine di risolvere le controversie in materia tributaria per richiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso.
Dal 1° gennaio 2016 per quanto riguarda il reclamo, invece, è cambiata la procedura dell’iter, nel senso che a partire da tale data, la presentazione del ricorso, fa aprire in automatico, una nuova fase amministrativa, che può concludersi con l’accoglimento del reclamo o con una mediazione tra il contribuente e Agenzia delle Entrate, Comune o Regione che sia.

La fase amministrativa dura 90 giorni. Essa si attiva senza che sia necessario presentare un’apposita istanza di reclamo mediazione. Inoltre, durante questo periodo, sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.
Nel continuo di questo articolo, vedremo:

  • quando e come si presenta il nuovo reclamo;
  • cosa succede nel caso in cui sia accolto;
  • si concluda con una mediazione o con esito negativo;


Reclamo mediazione tributaria: come funziona?

Cos’è il reclamo mediazione tributaria?
Allora, abbiamo detto che a partire dal 1° gennaio scorso, sono cambiate le modalità per opporsi agli atti tributari. Di fatti, proponendo un ricorso, si apre in automatico una nuova fase amministrativa che si può concludere con l’accoglimento del reclamo o con la mediazione con l’ente impositore.

Inoltre questa fase, come già anticipato, dura 90 giorni e si attiva in automatico senza bisogno di presentare un’istanza di mediazione tributaria.

Il reclamo mediazione tributaria 2017, è una procedura che si attiva automaticamente, nel momento in cui si decide di opporsi ad un atto tributario, emesso da qualsiasi ente, attraverso la presentazione di un ricorso.

Una volta attivato il procedimento, il reclamo può concludersi in 3 modi:

  • con l’accoglimento delle richieste del contribuente e l’annullamento dell’atto;
  • con l’accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35% del minimo di legge, mentre prima era del 40%. Ricordiamo, a proposito dell’accoglimento della mediazione, che questa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dell’intero importo dovuto, o della prima rata, in caso di rateizzazione, in massimo 8 rate trimestrali;
  • mancato accoglimento del reclamo e della mediazione entro 90 giorni: il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dal termine della procedura, depositando o inviando alla Commissione tributaria, la copia del ricorso + fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione + la nota d’iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro dei ricorsi;


Ai ricorsi tributari si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.
La mediazione tributaria, non può essere richiesta sempre e per tutti i tipi di contestazioni.
A partire dal 1° gennaio scorso, è possibile attivare un reclamo-mediazione solo se la controversia è superiore a 20.000 euro, indipendentemente da chi è l’Ente che ha emesso l’atto, e se riguarda:

  • avvisi di accertamento;
  • avvisi di liquidazione;
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
  • ruoli;
  • rifiuti espressi o taciti riguardanti la restituzione di tributi, di sanzioni;
  • pecuniarie e interessi o di altri accessori;
  • dinieghi o revoche di agevolazioni o rigetti di domande di definizione;
  • agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie;


Gli atti, come accennato sopra, possono essere emessi non solo dall’Agenzia delle Entrate, ma anche da altri Enti impositori come ad esempio i Comuni, le Regioni, ecc, Equitalia solo se la controversia è relativa alla riscossione.

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Come si presenta il ricorso per il reclamo mediazione?

Il contribuente per accedere alla mediazione tributaria per gli atti notificati dalla Direzione regionale o provinciale, dal centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio o da qualsiasi altro Ente, deve presentare solo il ricorso.

La fase di reclamo – mediazione, si attiva in automatico con il ricorso, per cui l’istanza di mediazione tributaria non va più presentata.
Automatica, è diventata anche, la sospensione dei termini per il pagamento e la riscossione di 90 giorni.

Affinché, il reclamo mediazione possa essere attivato in automatico, occorre che il ricorso contenga i seguenti dati obbligatori:

  • Dati personali e domicilio, compreso l’eventuale indirizzo PEC;
  • Dati e domicilio, qualora sia stato nominato, del difensore;
  • Dati dell’atto impugnato: nome dell’ente che ha emesso l’atto, il n° di protocollo, data della notifica ecc;
  • Motivo per cui si contesta l’atto emesso dall’Ente impositore;
  • Richiesta del contribuente: ad esempio domanda di annullamento dell’atto;
  • Valore della lite: ricordiamo che, affinché possa essere attivata la mediazione tributaria, occorre che la controversia non sia superiore a 20.000 euro, senza calcolare le somme a titolo di sanzioni e interessi;


Al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Il ricorso all’Agenzia delle Entrate può essere presentato dal:

  • contribuente;
  • procuratore generale o speciale, la cui procura va conferita tramite atto pubblico o scrittura privata;
  • dal rappresentante legale del contribuente;
  • dal difensore munito di delega nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro;



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Mediazione tributaria fac simile editabile e compilabile

Il reclamo mediazione tributaria fac simile 2017, è un modello che il contribuente, può utilizzare per presentare il proprio ricorso con annessa una proposta, per risolvere la controversia fiscale.
È possibile, pertanto, utilizzare i seguenti modelli fac simile: