L’opzione contributiva 2015

opzione contributiva

Tutti i Vantaggi dell’opzione contributiva…

Considerando questa nuova opzione contributiva i titolari di attività commerciali vengono favoriti poiché sono tenuti a pagare a saldo ed in acconto solo i contributi maturati sul reddito effettivamente dichiarato ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi sono riferiti. I versamenti dei contributi previdenziali dovranno essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute all’Erario a titolo di tassazione fiscale sui redditi.

…e gli Svantaggi dell’opzione contributiva

è importante ricordare che il contribuente artigiano o commerciante è di fronte ad una opzione contributiva: libero di scegliere se aderire o no a questo nuovo regime previdenziale. Quindi è importante riflettere attentamente su questa scelta, dal momento che l’opzione nasconde vantaggi ma anche degli svantaggi. Se il libero professionista produce un reddito inferiore al minimale contributivo previsto dalla legge, verserà si, una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma accumulerà un montante contributivo inferiore che non coinciderà più con l’anno solare e sarà riducibile in modo direttamente proporzionale alla somma effettivamente versata.

La già citata Legge di Stabilità 2015 prevede inoltre che, qualora si decida di aderire al regime contributivo agevolato, non sia possibile usufruire delle riduzioni contributive previste per i contribuenti con meno di 21 anni di età o con più di 65 anni di età. Consigliamo vivamente i prodotti Gestionale.co come i software gestionali presenti in catalogo.

Alcuni esempi pratici di opzione contributiva

tasse 2015

Un commerciante ha aderito al regime contributivo di favore e produce nel 2015 un reddito inferiore alla soglia dei 15.516 euro (reddito minimi per artigiani e commercianti che esercitano attività libero professionale). In questo caso il commerciante potrà versare un contributo previdenziale inferiore al minimale contributivo attualmente vigente, ovvero ai 3.451,99 euro (per gli artigiani) o ai 3.465,96 euro (per i commercianti).

Il commerciante però, ai fini pensionistici, non vedrebbe riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Con un versamento contributivo effettuato pari a 1.726,06 euro, ossia alla metà del minimale contributivo, l’artigiano o il commerciante si vedrebbe accreditati solo 6 mesi e non più 12 e, quindi, l’anno per cui si sono versati i contributi, non risulterebbe più interamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Come accedere all’opzione contributiva

I lavoratori decisi ad intraprendere una nuova attività da liberi professionisti nel settore del commercio o dell’artigianato, potranno usufruire della opzione contributiva presentando una specifica comunicazione per via telematica all’Inps (per la quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale emetterà degli specifici modelli) al momento dell’apertura della partita Iva. L’opzione contributiva è utilizzabile anche anche da coloro che esercitano già attività di impresa e che potranno avvalersene sempre inviando uno specifico modulo, entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.Di aiuto ai contribuenti è di sicuro il software fatturazione maestro.

Tutti i Casi di esclusione

La legge di stabilità collega l’opzione contributiva agevolata al regime fiscale di favore, ossia al nuovo regime dei minimi e ai limiti reddituali previsti per esso. In parole semplici, qualora il professionista che abbia aderito al nuovo regime dei minimi produca un reddito che ecceda le soglie per le quali il nuovo regime dei minimi è in vigore, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato.

Nel caso in cui le verifiche fiscali successive dimostrassero che non vi erano i presupposti per l’applicazione del nuovo regime dei minimi, si decadrà automaticamente dal nuovo regime  agevolato e si passerà retroattivamente  al pre esistente regime contributivo ordinario, con l’obbligo non solo di versare i contributi omessi ma anche le sanzioni previste dalle normative vigenti.