A seguito dell’entrata in vigore della legge 208/2015, il limite contanti che può essere utilizzato, per eseguire le transazioni, è stato innalzato a 3.000 euro.
Non esiste alcun limite alle somme che possono essere prelevate o versate da un utente presso un istituto di credito, ma il limite di 3.000 euro si pone per le operazioni che possono essere compiute verso un soggetto terzo, poiché, in tal caso, si rivelerebbe necessario usare forme di pagamento come il bonifico o la carta di credito.
La legge di stabilità del 2016 ha fissato il divieto di trasferimento di denaro contante (limite contanti), di libretti di deposito bancari o postali al portatore oppure di titoli al portatore in euro o in valuta estera, realizzato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se le somme eccedano i 3.000 euro.
In virtù della nuova normativa risultano dunque ammissibili, anche se dovessero essere superiori a 3.000 euro, tutta una serie di operazioni, tra le quali:
- Prelievi o versamenti in contanti effettuati presso gli sportelli bancari o postali poiché non sono effettuate verso un soggetto terzo ma nei confronti di un intermediario abilitato;
- Pagamenti rateali, purché risultino da un piano di ammortamento che sia stato preventivamente accordato tra le parti e che risulti comunque da un documento scritto;
- Acconto o caparra per l’acquisto di un bene immateriale;
Anche i prelievi di somme superiori a 3.000 euro possono essere concessi dall’istituto bancario o postale. Fermo restando che l’addetto potrebbe, al momento dell’operazione, richiedere le motivazioni che abbiano indotto al prelievo. Successivamente potrebbe essere inoltrata la comunicazione all’Unione Informazione Finanziaria, organo di natura amministrativa. Se l’ente ha il fondato sospetto che il denaro prelevato possa essere impiegato per finalità di riciclaggio può trasmettere le informazioni alla Procura della Repubblica.
Decreto legislativo 21 novembre 2007 n 231
Il d lgs 231 del 2007 aggiornato è una norma della Repubblica Italiana finalizzata a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro e beni.
Banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio.
Riciclare denaro, beni ed altre utilità vuol dire investire capitali illecitamente ottenuti in attività lecite: in tal modo, i beni che sono frutto di reato, ad esempio sequestri, traffico di stupefacenti, rapine, evasione fiscale, vengono “ripuliti” e reimmessi nei circuiti economici e finanziari legali.
Con antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione antiriciclaggio sono:
- banche;
- istituzioni finanziarie;
- assicurazioni;
- professionisti (notai, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
La violazione alle normative Antiriciclaggio prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
Limite contanti e relative sanzioni antiriciclaggio
A decorrere dal 6 febbraio 2016, le sanzioni penali, a carico dei professionisti, in materia di antiriciclaggio, sono state eliminate e sostituite con quelle di carattere amministrativo.
Il nuovo decreto prevede che non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione pecuniaria amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. In riferimento all’art. 55 commi 1 e 4 del D.Lgs. 231-2007, esse riguardano rispettivamente:
- le violazioni dell’obbligo di identificazione (del cliente e del titolare effettivo) e quindi dell’adeguata verifica;
- le violazioni (omissione, tardività o incompletezza) dell’obbligo di registrazione sia nell’archivio tenuto in modalità informatica che nel registro della clientela tenuto manualmente;
Prima di questa novità, le violazioni di cui sopra erano punite con la multa da € 2.600 a € 13.000.
Come è noto, la multa è la sanzione pecuniaria prevista per i reati penali più gravi (mentre l’ammenda riguarda i reati penali minori).
La misura della sanzione pecuniaria amministrativa che sostituisce la multa è determinata da € 5.000 a € 30.000.
Questo regime sanzionatorio potrà essere applicato anche alle violazioni di cui si tratta, commesse precedentemente al 6 febbraio 2016, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.