Un dubbio che ricorre molto spesso tra i professionisti, i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani e tutti coloro che per svolgere il proprio lavoro si servono di una partita IVA, è quello relativo alla deduzione delle spese telefoniche. In questo articolo noi di Gestionale.co risponderemo a questo quesito partendo dalla base del problema ovvero, cosa si intende per spese telefoniche?
Cosa sono le spese telefoniche?
Per spese telefoniche intendiamo diverse voci che riguardano la telefonia:
- Quote di ammortamento del costo di acquisto di apparecchi telefonici;
- Canoni di noleggio o canoni di leasing;
- Spese di impiego;
- Spese di manutenzione.
La legge finanziaria del 2017 ha modificato alcune regole riguardanti la deducibilità dei costi sostenuti sia per l’acquisizione, l’impiego e la manutenzione dei telefoni utilizzati nell’esercizio di professioni, imprese e arti. Nel proseguo dell’articolo vedremo nello specifico tali modifiche.
Modifiche alla deducibilità delle spese telefoniche
Nell’ultima Legge Finanziaria sono state apportate diverse modifiche alla deducibilità delle spese telefoniche per professionisti. La deducibilità è passata dal 50% all’80% per quanto riguarda la telefonia mobile, quindi una modifica positiva per i possessori di partita iva. Al contrario la modifica è stata peggiorativa per la deducibilità dei telefoni fissi in quanto si scende dal 100% al 80%.
La deducibilità del costo di acquisto di telefoni cellulari è regolamentata dall’art. 102 comma 9, primo periodo del TUIR, il quale prevede che le quote di ammortamento, i canoni di locazione, le spese di impiego e manutenzione degli apparecchi di telefonia mobile sono deducibili nella misura dell’80%.
Il limite non vale per le imprese di autotrasporto e per le apparecchiature che non possono essere utilizzate se non per attività aziendali.
Detraibilità IVA su telefoni fissi e cellulari
L’articolo 19 del DPR 633/72 al comma 4 regolamenta la detraibilità dell’IVA in riferimento alle spese di traffico telefonico e per i cellulari.
Le deducibilità delle spese telefoniche riporta percentuali diverse a seconda dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio di professioni, imprese o arte. Vediamo nello specifico:
- In caso di utilizzo esclusivo del bene o servizio è possibile detrarre il 100% dell’IVA sostenuta;
- In caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio è possibile detrarre o il 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale forfetaria, oppure una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.
La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono anche canoni di abbonamento, spese di impiego, altre eventuali spese di manutenzione o riparazione.
Il super-ammortamento cosa prevede per le spese telefoniche?
Bisogna assolutamente ricordarsi che la legge di Stabilità 2016 ha introdotto per l’acquisto di beni strumentali nuovi, acquistati dopo il 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di sfruttare il super ammortamento.
Questa grande novità consiste nella possibilità di addebitare fiscalmente il costo d’acquisto dell’apparecchio telefonico maggiorato del 40%. Quindi in caso di spese telefoniche con il Super-ammortamento è possibile dedurre l’80% del 140% del costo sostenuto. La legge di stabilità 2017 ha prorogato questa opzione del super ammortamento fino al 31 dicembre 2017.
Adesso vediamo grazie ad un esempio in che consiste l’ammortamento di uno smartphone con il super ammortamento introdotto dalla legge di Stabilità.
- Costo di acquisto: 1000,00 € + IVA 22% (220,00 €) = 1220,00 €. Quindi per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo detraggo il 50% dell’IVA (ossia 110,00 €) e il rimanente importo di IVA indeducibile lo capitalizzo;
- Costo rilevante ai fini fiscali: 1110,00 (1000,00 € + 110,00 €);
- Con la maggiorazione del costo del 40% con il Super Ammortamento: l’importo rilevante ai fini fiscali diventa 1554,00 €;
Adesso giunti questo punto bisogna calcolare la quota di ammortamento del 20% pari a euro 310,80 € e detrarre l’importo consentito fiscalmente pari a euro 248,64 € (80%)