Lo strumento che viene utilizzato dalla Pubblica Amministrazione italiana per riscuotere un credito nei confronti di un contribuente è la cartella esattoriale, detta anche cartella di pagamento.
Si tratta di un provvedimento, che ha validità di atto, inviato dalla società Equitalia, cioè la società per azioni a partecipazione pubblica incaricata della riscossione dei tributi in Italia.
L’atto comunica l’iscrizione a ruolo di debitore nei confronti di uno dei diversi enti impositori, ad esempio Inps, Comuni, Agenzia delle entrate. Talvolta però possono esistere degli errori negli invii e quindi possibilità di rendere le cartelle equitalia nulle.
Ipotesi di nullità delle cartelle esattoriali
Una cartella di pagamento può essere impugnata dal contribuente che l’ha ricevuta per diverse ragioni. Il primo caso di nullità è quello in cui la cartella sia viziata nella sostanza, cioè nel caso in cui il debito non sussista o sussista solo parzialmente.
Un altro possibile caso di annullamento si ha quando una cartella esattoriale sia viziata nella forma. Questo perchè essendo un atto di diritto tributario, la cartella esattoriale è sottoposta a vincoli formali che devono essere rispettati.
Di seguito, vi forniamo i 4 principali motivi di annullamento delle cartelle Equitalia:
- Assenza o inesattezza della relata di notifica: una cartella esattoriale è nulla nel caso in cui sia sprovvista della relata di notifica oppure nel caso in cui questa non sia apposta in maniera corretta o manchi di requisiti essenziali;
- Mancato computo analitico degli interessi: altra ipotesi di nullità della cartella esattoriale deriva dal mancato computo analitico degli interessi maturati.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, laddove dopo giugno 2008, venga omessa l’indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l’operato dell’ufficio incaricato della riscossione possa essere ricostruito solo attraverso indagini complesse e di certo non spettanti al contribuente.
La cartella esattoriale quindi è nulla per violazione del diritto di difesa, in sostanza, restano valide le cartelle che permettono al debitore di valutare agevolmente la loro esattezza; - Cartelle firmate da falsi dirigenti: a seguito della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la nullità delle nomine che hanno elevato a ruolo di dirigenti i funzionari dell’Agenzia delle Entrate senza lo svolgimento di un concorso pubblico.
Sono quindi da reputarsi nulle anche tutte le cartelle esattoriali sottoscritte da tali “falsi dirigenti”; - Notifica da parte di soggetti non legittimati: vera e propria inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, sarebbe generata, dall’inoltro dell’atto da parte di Equitalia senza il tramite dei soggetti a ciò legittimati;
Ovviamente si tratta soltanto di alcune delle ipotesi prese in considerazione e tali fattispecie costituiscono soltanto una minima parte delle numerose pronunce emesse in materia. La giurisprudenza relativa ai casi di nullità delle cartelle Equitalia negli ultimi anni è parsa molto in fermento, registrando sempre più frequenti istanze da parte dei contribuenti.
L’onere della prova
L’onere della prova è generalmente a carico del ricorrente e anche per la contestazione delle cartelle esattoriali è sempre a carico del contribuente.
Quindi non è l’amministrazione a dover presentare ricorso per la riscossione del credito e dover provare che il contribuente ha eluso o evaso il fisco, ma sarà dunque il contribuente a difendersi proponendo un ricorso e dimostrando di essere in regola con i pagamenti.
Inoltre il contribuente è tenuto a conservare per 10 anni le ricevute di pagamento. Si tratta infatti del termine di prescrizione dei crediti relativi a tasse e imposte. L’amministrazione potrebbe ad esempio notificare cartelle esattoriali a fronte di pagamenti correttamente effettuati, in questo caso se il contribuente non possiede più tali ricevute, deve pagare una seconda volta.