Le imprese, siano esse di piccole o medie dimensioni possono distribuire ai propri dipendenti delle agevolazioni sottoforma di fringe benefit. Si tratta dei cosiddetti benefici accessori erogati ai propri dipendenti in base alle loro specifiche mansioni. Parliamo, ad esempio, di buoni pasto, indennità di mensa, telefoni cellulari aziendali e servizi accessori quali borse di studio ecc.
Per quanto riguarda i servizi di mense aziendali, il datore di lavoro nel caso in cui non voglia/possa inserire all’interno dell’impresa questi benefici ha due alternative:
- Rilasciare buoni pasto;
- Riconoscere un’indennità di mensa.
Queste due opzioni si differenziano sia dal punto di vista amministrativo che fiscale. La legge di riferimento è il decreto del MISE n. 122/2017 il quale ha introdotto regole e novità per quanto riguarda i buoni pasto e le indennità di mensa. Vediamo insieme le differenze tra buoni pasto e indennità di mensa e cosa cambia con lo smartworking.
Differenza tra i buoni pasto e indennità di mensa
I buoni pasto sono dei titoli di pagamento dal valore predeterminato che l’azienda consegna come sostituzione della mensa. Questi possono essere in formato elettronico o cartaceo(ticket). Si tratta di buoni spendibili in esercizi commerciali convenzionati come: supermercati, bar, ristoranti o trattorie e non possono essere ceduti in alcun modo ad altri soggetti. In particolare i buoni pasto sono esenti da trattenute IRPEF e INPS fino ad un importo giornaliero (legge di bilancio 2020) di:
- 4 euro per buoni pasto concessi in forma cartacea;
- 8 euro per buoni pasto elettronici.
La legge stabilisce che qualora venisse violato tale limite entrerà in vigore l’imponibile fiscale e contributivo, quindi, questi buoni verranno tassati.
L’ indennità di mensa invece è un corrispettivo che viene integrato in busta paga e l’importo dovuto è a discrezione dell’azienda. Poiché si tratta di una erogazione in denaro in busta paga, essa è esente da tassazione fino al limite giornaliero di 5,29 euro. Tale limite può essere superato a patto che sia corrisposto agli addetti delle strutture lavorative a carattere temporaneo (es. addetti dei cantieri edili) o in zone in cui non siano presenti strutture di servizi di ristorazione. Inoltre, la circolare n.84 del 2000 precisa che si è esclusi dall’indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile se:
- L’orario di lavoro comprenda anche la pausa pranzo;
- È un lavoro stabile presso una unità produttiva;
- L’unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.
Smart working e buoni pasto: cosa fare
In questo periodo delicato in cui lo smart working è diventato la modalità di lavoro principale delle imprese, ci si chiede se i lavoratori abbiano diritto ai buoni pasto ed ai fringe benefit in generale. Purtroppo in questi casi di incertezza è bene affidarsi a ciò che dice la giurisprudenza. La sentenza del Tribunale di Venezia (n. 3463/2020) ha stabilito che i buoni pasto, poiché non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto, non debbano essere necessariamente erogati quando ci si trova in modalità smart working. Questo perché ogni lavoratore ha il diritto e la libertà di organizzare il proprio lavoro nei tempi e nelle modalità che ritiene più opportuno.