Novità sulla deducibilità auto aziendale

stretta di mano per acquisto auto

Uno degli argomenti che spesso influenza i professionisti nell’acquisto di un auto aziendale è la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei suoi costi.

La norma in vigore dal 2017 stabilisce che la limitazione della detrazione IVA al 40% riguardi:

tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

In linea generale, è possibile detrarre il 40% dell’IVA sostenuta all’acquisto dell’automobile se si verifica l’utilizzo promiscuo della vettura. Spesso l’auto aziendale viene impiegata sia ai fini esclusivamente lavorativi sia personali.

Ovviamente la limitazione non vale per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo che ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Ricapitolando, in linea generale l’acquirente può:

  • detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi (manutenzione, carburante…) al 40%;
  • detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi in misura superiore al 40%, se in grado di dimostrare l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività;

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Detraibilità iva auto: cosa prevede la nuova legge di Stabilità

La Legge di stabilità 2017 ha introdotto due grosse novità in merito alle auto:

  • l’esclusione delle auto dal super ammortamento: su questo primo aspetto, il comma 8 dell’articolo 1 ha prorogato il super ammortamento ma per espressa previsione “sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto”;
  • l’aumento dei limiti di deducibilità per gli agenti di commercio: riguardo questo secondo aspetto, invece, l’articolo 1 comma 37) ha modificato i limiti di deducibilità dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine, con l’intento di estendere anche al noleggio il trattamento di favore di cui già beneficiano questi contribuenti per l’acquisto delle auto;

Si noti che prima della modifica il limite di rilevanza fiscale era:

  • per l’acquisto o leasing di autovetture era pari a € 18.075,99 per le imprese / lavoratori autonomi e € 25.822,84 per gli agenti di commercio;
  • per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a € 3.615,20 sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio;

Ora invece, il limite di rilevanza fiscale del noleggio a lungo termine a favore degli agenti di commercio passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

Auto aziendale uso promiscuo

L’ auto aziendale che viene concessa in uso promiscuo al dipendente prevede l’uso sia ai fini aziendali che personali.
La vettura aziendale estesa anche ad uso personale rappresenta un benefit per il dipendente come possibile corresponsione in natura della retribuzione, come previsto dall’Art. 2099 cc e che, rientrerà pertanto nella sua busta paga come bene tassabile, dedotta l’eventuale trattenuta pattuita in sede contrattuale.

Nella maggior parte dei casi viene applicato il calcolo forfettario sulla presunzione della percorrenza annua di 15.000 KM, in base al costo chilometrico pubblicato annualmente dall’ACI, con una tassazione pari al 30%.

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Il fringe benefit più comune: l’auto aziendale

I fringe benefit sono beni in natura che vengono messi a disposizione del dipendente in ogni momento anche non per esclusivo utilizzo lavorativo.
Tra i più comuni fringe benefit troviamo l’auto aziendale ed il telefono cellulare.

Uno dei fringe benefit più comuni è l’auto che il datore di lavoro concede in uso ai propri dipendenti e per i quali occorre distinguere le tre opzioni di utilizzo:

  • veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale: in questo caso non si determina alcun fringe benefit poiché il mezzo è uno strumento necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • veicoli concessi per uso promiscuo: quando si ha la concessione del veicolo ad uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità dei costi del veicolo è limitata al 70%;
  • veicoli concessi per uso esclusivamente personale: in questo caso l’importo dell’auto definito dal valore di mercato o l’importo delle rate del finanziamento è interamente tassabile come reddito di lavoro dipendente.
    Il costo è interamente deducibile per il datore di lavoro ai fini delle imposte sui redditi ed il compenso in natura tassato in capo al dipendente rientra nelle spese per prestazione di lavoro;