Come diventare Amministratore di Condominio?

amministratore di condominio

Una Guida per diventare Amministratore di Condominio. Gestionale.co ti aiuta a destreggiarti nel percorso per diventarlo.

Le leggi, la formazione necessaria, le pratiche e tutto quello che c’è da sapere.

Un occhio particolare sarà dato alle leggi vigenti.

L’amministratore di condominio è una figura regolamentata dal Codice Civile e deve essere consapevole della complessità del ruolo, conoscere bene tutte le leggi che regolano tutta una serie di problematiche e situazioni.

Questa professione è stata oggetto di due importanti disposizioni normative: la L. 220/2012 detta la riforma del condominio e quella 4/2013 detta sulle professioni non regolamentate. Queste  norme delineano una figura professionale che deve essere dotata di una struttura organizzativa e mezzi adeguati.

Dal 01 06 2013 è necessario frequentare un corso di formazione iniziale e si deve svolgere attività di formazione continuata nel tempo.

Di seguito, tutti i Requisiti per la nomina ad Amministratore di condominio:

  • Al primo comma dell’art. 71bis disp. att.ve c.c. si indicano sette requisiti necessari per la nomina ad amministratore di condominio.
  • I primi cinque, dalla lettera “a” sino alla lettera “e”, riguardano l’onorabilità; gli ultimi due (lettere “f” e “g”), attengono alle competenze professionali.

Il codice civile prevede che possano svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:

  • hanno il godimento dei diritti civili.
  • In questo caso occorre il certificato di godimento dei diritti civili, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale competente ma questa attestazione può essere fornita anche a mezzo di autocertificazione.
  • non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  • non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non sono interdetti o inabilitati;
  • il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.