Hai appena acquistato un cellulare o una lavatrice e ti sei accorto che sullo scontrino c’è la dicitura “scontrino non fiscale”? L’emissione dello scontrino non fiscale è concesso soltanto alle attività che lavorando alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata). In sostanza, al posto della ricevuta fiscale viene emesso un documento avente valenza commerciale e non fiscale. Questo scontrino è considerato lecito a meno che il cliente non richieda la fattura, in tal caso l’esercente è obbligato a rilasciargliela.
In questo articolo ti indicheremo le differenze tra scontrino fiscale e non fiscale, quali sono i soggetti che lo possono emettere e la sanzione pecuniaria o penale nel caso in cui non viene emesso lo scontrino non fiscale.
Differenza tra scontrino fiscale e non fiscale
Lo scontrino fiscale è un documento che attesta l’avvenuto acquisto di un bene e un servizio. Emettere questo scontrino è un obbligo previsto per la maggior parte degli esercizi commerciali. Ad eccezione delle tabaccherie, pompe di benzina. Al momento, non sono obbligati ad emettere lo scontrino fiscale solo le aziende della GDO. Queste, se adottano lo scontrino non fiscale sono obbligati a dichiarare la propria decisione all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere l’esonero della ricevuta fiscale.
Chi può emettere lo scontrino non fiscale?
Come più volte ribadito in questo articolo, sono esonerati dall’emettere lo scontrino fiscale le aziende della GDO. L’articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, stabilisce che le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Al fine di comprendere cosa si intende per GDO, negli articoli successivi viene esplicitamente indicato le aziende che rientrano in questa categoria.
Per GDO si intendono quei negozi con superficie maggiore di 150 mq se ubicati in paesi con meno di 10.000 abitanti e quelli con superficie maggiore di 250 mq se ubicati in paesi più grandi. Rientrano nella GDO anche le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, operano con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzano un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, è necessario che l’azienda sia attiva sul territorio con più punti vendita, quindi, lo scontrino non fiscale non può essere emesso dalle aziende che hanno un singolo negozio seppur di grandi dimensioni.
Come tramettere gli incassi giornalieri dello scontrino non fiscale
Le modalità di trasmissione degli incassi giornalieri deve avvenire per via telematica presso l’Agenzia delle Entrate. A differenza di quello fiscale, quando viene emesso uno scontrino non fiscale non bisogna riportare il numero giornaliero bensì l’indicazione di legge: “Scontrino non fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 429, legge 311/2004”. Inoltre, qualora si volesse procedere con la trasmissione degli incassi giornalieri deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate entro il 15° giorno che segue la scadenza del mese di riferimento. Proprio per tale motivo lo scontrino non fiscale riporta la dicitura “Conserva lo scontrino per 15 giorni”.
Qualora non si rispettano tali termini è prevista una sanzione con il rischio di dover sospendere l’attività lavorativa. I tempi di sospensione dell’attività lavorativa variano a seconda del tempo intercorso tra la scadenza del termine e la trasmissione dei dati. In genere, se non vengono inviati i dati per l’emissione dello scontrino non fiscale è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta.
Invece, per l’omessa installazione di misuratori fiscali comporta multe 1.032 a 4.131 euro con sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio per periodi che vanno dai 15 giorni ai 2 mesi.