Modello 770: sanzioni per omessa dichiarazione

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Il modello 770 è un documento fiscale che i sostituti d’imposta (coloro che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco) sono obbligati a presentare all’Agenzia delle Entrare per la dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia i dati fiscali relativi alle ritenute operanti dell’anno precedente (1 gennaio-31 dicembre). Il modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Ad esempio, nel caso di un modello riferito all’imposta 2019, il termine ultimo sarà il 31 ottobre del 2020.

Cosa succede se non viene presentato in tempo il modello 770? È possibile una proroga? In questo articolo, ti mostriamo tutte le sanzioni previste in caso di omessa presentazione del modello.

Sanzioni previste per il mancato invio del 770

In caso di omessa dichiarazione è possibile presentare il modello 770 entro i 90 giorni dalla scadenza. In questi casi si paga una sanzione pari a 25 euro tramite il modello F24. Ti ricordiamo che nel caso in cui non venga presenta la dichiarazione e l’ammontare delle ritenute non versato superano i 50 mila euro è punito con la reclusione.

Trascorso il suddetto termine di 90 giorni, si verifica la fattispecie di omessa dichiarazione.

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del sostituto d’imposta bisogna rifarsi all’ articolo 2 del d.lgs. n.471 del 1997:

  • la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. Qualora le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, sebbene non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000;
  • Se viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 200. Mentre è prevista una sanzione da € 150 a € 50 se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e le ritenute sono state versate malgrado non siano dichiarate.
  • Inoltre, si applica la sanzione amministrativa di € 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. La sanzione è ridotta a € 25 nei casi in cui le ritenute siano state versate interamente e la dichiarazione sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
  • Se invece la responsabilità del tardivo / omesso invio sia da attribuire all’intermediario abilitato delegato si applica la sanzione prevista va da 516 a € 5.164. Inoltre, è prevista la revoca dell’abilitazione all’intermediario quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità.