Nel 2012 è stata introdotta la cosiddetta iva per cassa per consentire alle piccole e medie imprese con difficoltà nel versamento dell’IVA di posticipare i termini di pagamento.
In realtà, nel nostro ordinamento esisteva già la possibilità di differire il versamento dell’IVA fino al momento dell’incasso della fattura (c.d. esigibilità differita) per tutti i contribuenti con volume d’affari limitato e per singole operazioni attive. Tale regime fu introdotto nel 2008 e venne abrogato con decorrenza al primo dicembre 2012.
Successivamente è stata rivista la normativa relativa al versamento e all’esigibilità dell’IVA ed è stata innalzata la soglia limite del volume d’affari.
Quando l’IVA diviene esigibile?
Secondo il principio generale, l’IVA diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate:
- alla consegna o spedizione nel caso di vendita di beni mobili;
- alla stipula dell’atto di acquisto per i beni immobili;
- al termine della prestazione per i servizi;
L’esigibilità viene anticipata qualora, prima dell’effettuazione dell’operazione, venga emessa la fattura. Ciò comporta che il cedente o prestatore debba versare l’imposta anche se non ha incassato il corrispettivo ed il cessionario o committente debba detrarre l’imposta anche se non ha pagato il corrispettivo.
È possibile differire il versamento dell’IVA?
In Deroga alla disciplina generale, è possibile differire il versamento dell’IVA fino al momento dell’incasso della fattura (c.d. esigibilità differita) prevista dall’art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA) per le seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:
- alle cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi erogate ai soci delle associazioni senza scopi commerciali;
- allo Stato e suoi organi, agli enti pubblici territoriali e relativi consorzi;
- alle camere di commercio;
- alle università;
- alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti pubblici di ricovero e cura con finalità scientifiche;
- agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli previdenziali.
In tutte queste ipotesi, il “regime” di esigibilità differita è automatico (si tratta, quindi, del regime “naturale”), senza limiti temporali, salvo che il fornitore non rinunci a detto beneficio evidenziando in fattura che trattasi di “IVA ad esigibilità immediata”.
Il D.L.185/2008 – in vigore dal 29 aprile 2008 ha previsto l’IVA ad esigibilità differita anche per le imprese artisti o professionisti organizzati in forma individuale o societaria e per gli enti non commerciali qualora operino nell’esercizio d’impresa ed effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA, possono avvalersi dell’esigibilità differita.
Regole generali della liquidazione dell’imposta
In caso di liquidazione dell’imposta ad esigibilità differita il momento impositivo segue le stesse regole generali e cioè il momento dal quale decorre l’obbligo di documentazione, mentre il momento in cui l’Iva diviene esigibile è differita al momento del pagamento del corrispettivo da parte dell’ente pubblico. Nella pratica si avrà pertanto la fatturazione e contabilizzazione dell’operazione secondo le regole ordinarie, restando sospesa la liquidazione dell’imposta.
Di conseguenza il soggetto cedente beni o servizi ai predetti enti dovrà porre in essere le seguenti operazioni contabili:
- Emissione di fattura recante la dicitura “Iva ad esigibilità differita”, indicazione facoltativa, in quanto il destinatario non può operare alcuna detrazione finché non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo;
- Registrazione della fattura ;
- l’imposta relativa a detta fattura sarà sospesa fino al momento del pagamento da parte dell’Ente e nel momento in cui viene pagato il corrispettivo tale imposta dovrà essere liquidata insieme a quella delle altre operazioni.
Chi sono i soggetti interessati al regime dell’IVA per cassa?
L’IVA per cassa, o “cash accounting” introdotta inizialmente dal Decreto Anticrisi 2008, fa sì che il pagamento dell’IVA avvenga solo quando il corrispettivo è stato versato. Inoltre, a differenza di quanto previsto precedentemente nel 2008, i cessionari e i committenti dei soggetti che scelgono la nuova IVA per cassa potranno detrarre l’imposta sull’acquisto all’emissione della fattura e non del pagamento. Possono optare per il regime per cassa le imprese e professionisti relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di altre imprese e professionisti. Le operazioni effettuate nei confronti dei privati non vengono considerate.
Quali sono gli adempimenti del cedente e del cessionario?
Chi riceve una fattura con l’indicazione “operazione Iva per cassa” può detrarre subito
l’imposta, anche se non l’ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.
- Per le operazioni attive il cedente/prestatore deve computare l’imposta nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale il corrispettivo è incassato, oppure decorso un anno dall’operazione.
Se paga solo una parte di corrispettivo, deve detrarre l’imposta in proporzione al rapporto tra la somma pagata e quella dovuta complessivamente; - Per le operazioni passive del cedente o prestatore la detrazione della relativa IVA avviene dal momento del pagamento o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie;
- Per le operazioni del cessionario, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal pagamento del corrispettivo. Ovviamente, nell’ipotesi in cui anche il cessionario abbia a sua volta optato per il regime dell’IVA per cassa, avendone i requisiti, la detrazione sugli acquisti del medesimo avviene al momento del pagamento del corrispettivo.
Limite temporale al volume d’affari
Per il cedente o prestatore è richiesto che il volume d’affari annuo non sia superiore a 2’000’000 di € non più 200’000 €.
Per l’applicazione del regime dell’Iva per cassa non è necessaria alcuna comunicazione preventiva. La comunicazione dell’adesione avverrà con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui hai effettuato la scelta. L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui viene esercitata (o dalla data di inizio attività).
L’opzione vincola il contribuente per almeno tre anni, salvo il caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione dal regime.
Trascorso il triennio, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno che non sia effettuata la revoca, con le stesse modalità previste per l’opzione.
Per i soggetti che aderiscono al regime l’imposta diviene esigibile, nel momento del pagamento della fattura da parte dei clienti. Indipendentemente dal pagamento, l’Iva diviene esigibile al decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica con riguardo alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti assoggettati, prima del decorso di un anno, a procedure concorsuali.
Quali operazioni non rientrano nell’IVA per cassa?
Le operazioni escluse dal regime dell’Iva per cassa sono soggette alle disposizioni ordinarie in materia di esigibilità dell’imposta. In particolare, bisogna distinguere fra le esclusioni riguardanti le operazioni attive e passive ai fini Iva, secondo il seguente schema:
- Operazioni attive escluse da Iva per cassa:
- Operazioni effettuate nei confronti di privati;
- Operazioni effettuate da soggetti che applicano i regimi speciali Iva (produttori agricoli, agenzie di viaggio, beni usati, tabacchi, telefonia, ecc) ;
- Operazioni effettuate nei confronti di acquirenti che assolvono l’Iva con il sistema del reverse charge (cessioni intracomunitarie, cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali);
- Operazioni effettuate nei confronti di soggetti per i quali l’Iva è ad esigibilità differita in via ordinaria (enti pubblici, ASL, università ecc).
- Operazioni passive:
- Acquisto di beni e servizi soggetti ad Iva con il sistema del reverse charge;
- Acquisti intracomunitari di beni;
- Importazioni di beni;
- Esportazioni di beni dai depositi Iva.