Con le recenti modifiche alle normative in materia di semplificazione sono sorti non pochi dubbi in merito alla fattura riepilogativa e alle modalità di funzionamento.
Per capire meglio come dobbiamo comportarci nel caso di documenti riepilogativi è necessario analizzare la normativa e le successive risoluzioni. Analizzando l’art. 6 del DPR n.695/1996 possiamo affermare che nei registri IVA vadano registrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (sia componenti positivi sia negativi) rilevanti per la determinazione del reddito professionale.
In principio, potevano essere annotate le fatture inferiori a 154,90 € in un unico documento riepilogativo. Con le nuove misure di semplificazione previste nel 2011 si è avuto l’aumento di tale importo. Si è passati ad una soglia pari a 300,00 € quale limite per annotare un documento riepilogativo che raccolga più fatture.
Come funziona la procedura per le fatture riepilogative
Le fatture riepilogative permettono ai soggetti passivi IVA di poter registrare le fatture, sia attive sia passive, di importo non superiore a 300,00 € in un unico documento riepilogativo.
In tale documento è necessario indicare:
- il numero delle fatture a cui si fa riferimento con quel documento;
- l’importo complessivo imponibile delle operazioni;
- l’ammontare dell’imposta in base all’aliquota applicata;
Anche se non specificato dalla norma, è fondamentale ricordarsi che il limite dei 300,00 € sarebbe da intendersi al netto dell’IVA, come precisato da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 29/E/1996.
Più praticamente osserviamo che è possibile registrare fatture o autofatture emesse in un mese, di importo inferiore a 300,00 €, in un documento riepilogativo entro 15 giorni del mese successivo di riferimento.
L’annotazione separata resta necessaria per le fatture attive e/o passive non ancora saldate alla registrazione del documento riepilogativo.
Le singole fatture vanno conservate, unitamente al documento riepilogativo, per permettere all’Amministrazione finanziaria di effettuare senza problematiche l’attività di controllo.
Registrazione fattura riepilogativa di acquisto
La registrazione delle fatture riepilogative di acquisto (quindi di importi inferiori a 300,00 €) possono essere inserite in un unico documento riepilogativo, nelle modalità descritte dalla Risoluzione n.80 del 2012. Più praticamente:
- le singole fatture sono numerate progressivamente come per quelle superiori a 300,00 €;
- le stesse vanno riportate nel documento riepilogativo;
- il documento riepilogativo (o fattura di riepilogo) ha un proprio numero progressivo e quindi va annotato insieme ai restanti documenti in ordine progressivo;
Quali sono i termini di registrazione in questi casi?
I termini di registrazione in caso di acquisti come sappiamo sono più lunghi: il diritto alla detrazione può essere esercitato infatti fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Per approfondire sulla registrazione di una fattura, leggi i termini per effettuare registrazione fatture acquisto.
Dubbi e problematiche della fattura riepilogativa
La fattura riepilogativa è utilizzata prevalentemente per fatture d’acquisto. Molto spesso si tratta di documenti numerosi, ma di importo limitatato. Uno dei casi più diffusi sono le fatture di vitto e alloggio intestate alle aziende e recanti il nome del beneficiario.
L’utilizzo del documento riepilogativo è per molti contribuenti una concreta possibilità di semplificazione dell’attività amministrativa.
Si tratta di un’importante semplificazione ampliata con il Decreto sviluppo. Non solo l’aumento della soglia a 300,00 € ma tale agevolazione è stata concessa anche in relazione alle fatture emesse (o integrate) dai cessionari-committenti in base all’inversione contabile (reverse charge).
La fattura riepilogativa non ha solo PRO
Numerosi secondo gli esperti sarebbero i contro di questa operazione riepilogativa.
L’annotazione unica nei registri IVA di più fatture costituisce senza dubbio una semplificazione importante. Essa però genera non pochi dubbi e criticità circa:
- l’identificazione del cliente o del fornitore: ricordiamo che nel libro giornale è necessario indicare l’anagrafica cliente o fornitore;
- la natura del costo: la dichiarazione dei rediti richiede una distinzione a seconda della natura del costo;
- il giorno di effettuazione delle operazioni raccolte: le annotazioni sul libro giornale vanno fatte giorno per giorno e non in modalità cumulativa. Registrare in tal modo le operazioni contrasta con gli obblighi di legge ed altera la situazione economica-finanziare dell’azienda;
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