SRL a capitale ridotto abolite

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Le SRL a capitale ridotto proposte dal Governo nel 2012 tra le manovre per lo sviluppo e la crescita economica del Paese hanno visto in breve tempo la loro “vita” volgere al termine.
Le proposte avanzate nel 2012 con le misure per la crescita del Paese avevano creato questo nuovo tipo di SRL (le cosiddette s.r.l.c.r.).
La promozione di queste società si era avuta per favorire l’occupazione e l’inserimento sul mercato del lavoro. Molti dei vantaggi e delle agevolazioni date dalle SRL a capitale ridotto riguardavano gli over 35.

I vantaggi se confrontati alle SRL normali di allora erano non pochi. Si pensi che in questo modo si potevano creare SRL anche con meno di 10000,00 € di capitale minimo e si risparmiava notevolmente sui costi di avviamento e costituzione. Le spese notarili e gli altri atti portavano in questo modo un risparmio alle neonate società di circa 1500,00 – 2000,00 €.

Punti cardini infatti del decreto legge nel 2012 erano appunto due:

  • i soci non potevano essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche;
  • tali persone fisiche dovevano aver compiuto 35 anni prima della data di costituzione della società;

 

Una prima modifica però arrivò pochi mesi dopo, a favore anche dei giovani under 35. Infatti per favorire l’accesso al credito per i giovani imprenditori, furono rese possibile due soluzioni:

  • le società a responsabilità limitata a capitale ridotto potevano essere costituite anche dagli under 35;
  • le banche potevano fornire credito a condizioni agevolate agli under 35 che costituivano una s.r.l.c.r.

SRL a capitale ridotto: scompaiono nel 2013

La “vita” delle s.r.l.c.r. di cui abbiamo parlato sopra è stata abbastanza breve se possiamo dire così. Dopo le prime modifiche per allargare le agevolazioni ai giovani e favorire l’inserimento nel lavoro anche delle fasce d’età under 35, nel 2013 sono arrivate le grandi novità.

Nell’agosto del 2013 è stato convertito in legge l’articolo secondo cui le s.r.l.c.r. scomparivano in un certo senso e venivano “inglobate” nella nuova riforma delle società a responsabilità limitata semplificate.

Infatti la fine delle s.r.l.c.r. è da far coincidere con la riforma delle s.r.l.s. che hanno visto praticamente riformarsi nelle loro regole costitutive e distintive.

Proviamo ora a vedere le più importanti novità che sono derivate da questa riforma o ristrutturazione del sistema italiano, cercando di inquadrare anche gli aspetti che riguardano l’inglobamento o comunque le novità delle srl a capitale ridotto nelle nuove srls.

Differenze tra nuove S.R.L.S. e quelle a capitale ridotto

Capiamo bene che questi due tipi di società a responsabilità limitata non sono la stessa cosa. Nel 2012 come detto si erano create le srlcr come misura di sviluppo economico. Probabilmente le attese del governo non si erano concretizzate ed appena un anno dopo si è pensato di riformare completamente il modello delle società a responsabilità limitate italiane, allargando quelli che sono i tratti distintivi delle srls.

L’eliminazione delle srl a capitale ridotto è dovuto proprio al fatto che il nuovo modello di srls di fatti sarebbe stato in alcuni tratti distintivi uguale alle prime, per cui si è deciso di abolire la forma create nel 2012 ed inglobare tutto in un unico tipo di srl.

Le più importanti novità hanno riguardato le seguenti discipline:

  • le società a responsabilità limitata semplificate (da qui in poi per convenzione utilizzeremo solo la sigla s.r.l.s.) possono essere costituite senza limiti di età. Abbiamo visto che per le s.r.l.c.r. il limite di almeno 35 anni era stato abolito già ad agosto 2012, mentre per le s.r.l.s. vigeva il limite contrario e quindi il non superamento dei 35 anni per la costituzione di esse.
  • Con le novità apportate nel 2013, è possibile nominare come amministratori della s.r.l.s. anche persone che non hanno una partecipazione nella società;
  • Con la vecchia normativa era vietato ai soci che non rispettavano il requisito minimo di età acquisire le quote di soci.
    La libera trasferibilità si è invece sancita con la nuova s.r.l.s. che non prevede appunto alcun limite di età;
  • I soci delle s.r.l.c.r. dovevano sostenere prima tutti i costi per la costituzione della società (come una srl ordinaria). Invece per le s.r.l.s. sono esentati dal pagamento per le spese di bollo e di segreteria, per gli oneri notarili che riguardano la costituzione della società e le successive iscrizioni nei registri.

Ma chi aveva già costituito una s.r.l.c.r. cosa ha dovuto fare con l’abrogazione di questo modello societario?
Nulla, in quanto l’art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha previsto che le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese (secondo i termini di legge del 2012) venissero automaticamente qualificate come società a responsabilità limitata semplificate.

Allo stesso modo le agevolazioni di cui abbiamo parlato ad inizio post, quelle previste dall’ABI per le concessioni del credito sono state estese a favore dei giovani con un’età inferiore ai 35 anni di età che costituiscono una s.r.l. semplificata.

Oggi possiamo dire che le società a capitale ridotto, quindi, sono state sostituite da società a responsabilità limitata dove per la costituzione occorre un minimo di 1 euro e un massimo di 9.999,99 euro e nessun costo notarile.