Norme sul commercio elettronico indiretto

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La larga diffusione avuta negli ultimi anni dal commercio elettronico ha suscitato non pochi dibattiti in televisione e sulla rete per quanto riguarda le tipologie e le leggi che regolano tale modalità di vendita.
Nell’articolo di oggi che dedichiamo all’e-commerce, vogliamo concentrarci principalmente su quello che è il commercio elettronico indiretto: spiegheremo in principio di cosa si tratta e perché si distingue tra due tipi di ecommerce elettronica; ci concentreremo poi sul regime fiscale a cui è sottoposto il commercio elettronico indiretto e se vi sono vantaggi ed agevolazioni per questo tipo di vendita.

Quali sono le tipologie di e-commerce possibili?

L’ecommerce è nata come attività di supporto alla tradizionale attività commerciale e successivamente ha spopolato, consentendo a nuovi imprenditori di poter di avviare un’attività commerciale ex-novo senza la necessità di avere uno spazio (negozio) fisico per la vendita della merce.
L’ecommerce ha sfruttato fin dalla sua nascita il canale di Internet ed ha permesso la vendita e la commercializzazione di beni e servizi, sia di tipo materiale che di tipo digitale, oltre alla possibilità di effettuare operazioni finanziarie e di borsa.

Le forme di e-commerce come detto sono due:

  • Commercio elettronico indiretto: è il classico e tradizionale tipo di e-commerce alla quale pensiamo. Si tratta infatti della vendita di beni e merci materiali. Si mette a disposizione dell’utenza online una foto ed una descrizione del prodotto, si specificano i pregi e le qualità dello stesso, il prezzo e le condizioni e le modalità di spedizione e consegna.
    L’ordine fatto online viene poi spedito materialmente al luogo di consegna indicato durante la procedura. Tra i siti più noti di e-commerce indiretto rientrano E-Bay, Google Shopping ed Amazon;
  • Commercio elettronico diretto: il canale direct di e-commerce riguarda invece vendita di beni immateriali o digitali. È la classica vendita di immagini o software, dove la transazione permette al cliente di ottenere un servizio o un bene immateriale sullo stesso canale di acquisto, ovvero per via telematica.
    Gestionale.co con il suo canale di prodotti rientra in questo secondo tipo di commercio digitale.

Nell’articolo che segue ci concentreremo come detto della prima tipologia di commercio, quello indiretto.
Vediamo quindi secondo la nostra legislazione come viene visto questo tipo di ecommerce, quali sono i regimi a cui sono sottoposti gli imprenditori che scelgono questi canali di vendita e le eventuali agevolazioni o vantaggi che comportano tali modalità di cessioni.
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Regime fiscale e legislazione dell’e-commerce indiretto

La tipologia di e-commerce indiretto come detto riguarda la vendita e le transazioni di beni materiali ceduti da un negozio online attraverso canali telematici. La spedizione e la consegna del bene materico avviene invece sfruttando i corrieri tradizionali. Per questo la legislazione italiana, assimila la vendita online con consegna tradizionale ad un cliente privato, alla vendita per corrispondenza.

Il commercio elettronico può essere infatti distinto in B2C e B2B: cosa significano tali sigle?

  • Business to consumer (o B2C) è il rapporto che viene a crearsi tra imprese e consumatori finali dei beni o dei servizi oggetto della vendita;
  • Business to business (o B2B) riguarda invece le operazioni di vendita ed acquisto sorte tra le imprese.

Vediamo ora quali sono i risvolti fiscali che ricadono sull’e-commerce di questo tipo analizzando la norma, ai fini della disciplina IVA.

Per l’ecommerce elettronico indiretto non è obbligatoria l’emissione della fattura. Attenzione, è possibile però che il cliente al momento dell’acquisto richieda la fattura. A questo proposito il decreto n. 633/1972 afferma che la fatturazione non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente al momento dell’operazione.

Siccome però si può richiedere la fattura, è necessario, o per meglio dire opportuno, fare in modo che il sito internet disponga di quest’opzione. Se infatti l’acquirente volesse richiedere fattura deve averne la possibilità e deve avere a disposizione un form in cui inserire i dati per la fatturazione.
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Come detto, essa è equiparata alla vendita per corrispondenza. Il D.P.R. 696/1996 recita:”le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza non sono soggette all’obbligo di certificazione … (scontrino o ricevuta fiscale)”.
Ciò permette agli imprenditori che decidono di aprire un’attività online di non emettere questo tipo di documento, ma di annotare semplicemente l’importo della vendita sul registro dei corrispettivi nelle operazioni giornaliere.

Solo quando si emettono fatture, bisognerà istituire assieme al registro dei corrispettivi anche il registro delle fatture emesse.

I negozi online permettono quasi sempre la restituzione della merce allo stesso modo dei negozi fisici. Per questo motivo è consentita l’utilizzazione della procedura di variazione. Per saperne di più potete leggere il nostro approfondimento sulla nota di credito fattura.
Diverse criticità sono sorte per i resi dei beni per i quali non era stata prodotta fattura. L’Agenzia delle Entrate nel 2009 ha risolto in parte i dubbi specificando che per recuperare l’IVA in questione il contribuente deve fornire un’adeguata documentazione che permetta di indentificare gli elementi necessari a verificare la restituzione del bene al venditore.

Le norme appena viste riguardano le cessioni effettuate in Italia. Quindi ricapitolando per le operazioni interne si applicano le stesse leggi della vendita per corrispondenza.

Le operazioni di vendita intracomunitarie sono invece soggette al regime di vendita a distanza. Queste operazioni riguardano infatti gli acquisti e le vendite effettuate tra soggetti che vivono in paesi diversi dell’UE. Anche la disciplina IVA in questo caso segue le norme delle operazioni intracomunitarie.
In questi casi, l’imposta si applica secondo le norme previste nel paese di destinazione. L’unica eccezione è data dal superamento di determinate soglie che in tal caso assoggettano l’imposta al Paese di partenza del bene.

Il successo dell’ecommerce è infine dovuto anche alle nuove forme di vendita concesse. Una delle più note e funzionanti forme è il dropshipping che offre la possibilità di vendere prodotti online senza disporre per forza di un magazzino fisico eliminando il problema delle giacenze e degli scarichi merce.