Tipologie di imprese: l’impresa familiare

famiglia seduta con pc davanti

Due concetti che spesso confondiamo o utilizzamo come sinonimi sono impresa ed azienda. Tra i due termini esiste però una sostanziale differenza, sia in termini giuridici che semantici. L’impresa, per il codice civile italiano, è un’attività economica professionalmente organizzata con lo scopo di produrre o scambiare beni o servizi. L’azienda, invece, è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività d’impresa. In altre parole, il rapporto che intercorre tra impresa ed azienda vede quest’ultima come mezzo strumentale attraverso cui l’imprenditore realizza lasua attività d’impresa.

Compresa questa differenza, va detto che esistono diverse tipologie di impresa per il nostro ordinamento giuridico. Le più importanti sono:

  • Impresa familiare: è una impresa in cui il coniuge e i parenti dell’imprenditore collaborano nell’attività economica;
  • Impresa privata: si caratterizza per la presenza di persone che conferiscono nell’attività la propria forza lavorativa o il proprio capitale. Può presentarsi sotto forma di impresa individuale, società di persone o società di capitali:
    • Impresa individuale: si caratterizza per la perfetta coincidenza tra la figura dell’imprenditore e dell’impresa;
    • Società di persone: La società di persone è una impresa composta da soci lavoratori. Può avere la forma giuridica di società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.);
    • Società di capitale: La società di capitale è una impresa composta da soci di capitale. Può avere la forma giuridica di società a responsabilità limitata (s.r.l.), società per azioni (s.p.a.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);

In questo articolo di gestionale.co focalizzeremo l’attenzione sull’impresa familiare.

Cos’è un’impresa familiare?

Un impresa di tipo individuale diventa impresa familiare quando nella conduzione di essa collaborano i familiari dell’imprenditore.
L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230bis del nostro codice civile. Si parla di impresa familiare quando il collaboratore presta la sua attività di lavoro in maniera continuativa nell’impresa o nella famiglia.
La forma continuativa è il principio cardine perché, in mancanza di essa, l’ordinamento italiano esclude che si possa parlare di impresa familiare (cioè nel caso in cui l’attività sia svolta in maniera occasionale).

Quali sono i gradi di parentela dell’impresa familiare?

Affinché si possa parlare di impresa familiare è necessario che il rapporto di parentela del familiare partecipante nell’impresa sia uno dei seguenti:

  • il coniuge;
  • parenti entro il terzo grado, cioè:
    • in linea retta: i genitori, figli, nonni, nipoti e pronipoti;
    • in linea collaterale: gli zii, i fratelli, i nipoti;
  • parenti affini entro il secondo grado (suoceri, nuore, generi, cognati);

Il familiare partecipante nell’impresa familiare gode di una serie di diritti economici e di altra natura, proporzionali alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

I diritti di natura economica riconosciuti al familiare sono:

  • diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
  • diritto a partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda, ovviamente il tutto in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
  • diritto dei beni acquistati con gli utili dell’impresa familiare;
  • Altri diritti non di natura economica che vengono riconosciuti al familiare sono:

  • diritto di intervenire nelle decisioni relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio aziendale;
  • diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa familiare;
  • diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell’azienda;
  • Come posso costituire un’impresa familiare

    A differenza delle altre tipologie citate, per la costituzione dell’impresa familiare non è necessario sottoscrivere un atto pubblico. Tuttavia, essa assume rilevanza fiscale soltanto se l’accordo contrattuale sia stipulato per iscritto, attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autentica. Il documento dovrà contenere necessariamente:

    • l’indicazione dei familiari partecipanti;
    • l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore;
    • la sottoscrizione dell’imprenditore e dei partecipanti;

    Scioglimento dell’impresa familiare

    Nel caso di scioglimento dell’impresa familiare o dell’uscita di uno dei collaboratori da essa non è obbligatorio formalizzare l’atto con una scrittura privata autenticata o con atto pubblico. In queste situazioni sarà sufficiente formalizzare tale accadimento con un’atto avente data certa.
    Al collaboratore che cessa l’attività prestata nell’impresa familiare nel corso del periodo d’imposta annuale viene attribuita una quota di reddito proporzionale alla quantità di lavoro prestato nel periodo d’imposta. Ciò costituisce un’ulteriore differenza, ad esempio, con le società di persone, dove il reddito, in caso di uscita di un socio, viene attribuito integralmente ai soci rimanenti nella società.