Documento di trasporto o DDT

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In questo nuovo articolo del magazine, Gestionale.co ti spiega cos’è, come si compila e a cosa serve il DDT (documento di trasporto). Rispondiamo a tutte le principali domande sul DDT: come compilarlo e perchè?

Cos’è il documento di trasporto

Il Documento di Trasporto è introdotto dal DPR 472/96 in sostituzione della Bolla di Accompagnamento, ed ha come compito primario quello di certificare il trasferimento di proprietà dei beni dal venditore all’acquirente, offre la possibilità della “fatturazione differita”.

Generalmente il DDT viene emesso prima della consegna della merce in copia doppia ed il trasporto può essere effettuato:

  • a mezzo mittente o cedente;
  • a mezzo destinatario o cessionario;
  • da un trasportatore incaricato (vettore).

Il Documento di trasporto può quindi accompagnare la merce durante il trasporto o essere recapitato al cliente, però non oltre il giorno della spedizione, tramite servizio postale, fax o in via telematica. Il DDT ha funzione fiscale ma anche civilistica.

Elementi di validità DDT

Affinché sia valido il DDT deve avere gli elementi elencati qui sotto:

  • numero e data del documento;
  • generalità complete di partita IVA del cedente;
  • generalità complete di partita IVA del cessionario;
  • descrizione e quantità dei beni;
  • numero e peso dei colli (dati non obbligatori ma consigliati in caso di trasporto a mezzo vettore);
  • generalità complete di partita IVA dell’eventuale incaricato del trasporto (vettore);
  • data di effettiva consegna o trasporto, che può coincidere o meno con la data del documento stesso.

Possono inoltre esservi altre informazioni facoltative:

  • banca d’appoggio,
  • prezzi unitari,
  • importo totale

Oltre alla funzione di trasferimento della proprietà, il DDT viene utilizzato anche per movimentare beni a titolo non traslativo; in questi specifici casi deve essere però indicata una causale che occorrerà a superare un’eventuale contestazione dell’amministrazione finanziaria, come ad esempio per il comodato d’uso.

Da tenere molto bene a mente è il fatto che bisogna assolutamente indicare una causale nel caso non abbia luogo il trasferimento del bene.

Ecco alcune delle causali che è possibile indicare in questi casi:

  • Conto visione
  • Prestito d’uso
  • Conto lavorazione
  • Omaggio
  • Conto riparazione
  • Reso
  • Tentata vendita