Costituzione srl semplificata

uomini d'affari che si stringono la mano in segno di accordo

La costituzione di una Srl semplificata richiede una scrittura privata. Queste è una delle misure introdotte in ottica di semplificazione. Obiettivo ultimo: ridurre i casi in cui è indispensabile un notaio.

Le Srl semplificate, sono società a responsabilità limitata con un capitale sociale inferiore a 10000 euro (anche solo 1 euro). Per aprire una srl semplificata non sarà più necessario l’atto pubblico ma basterà una scrittura privata, da depositare entro 20 giorni presso il Registro delle Imprese territoriale.

L’atto costitutivo di una srl semplificata deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere i dati anagrafici ed i requisiti della società, tutto ciò è regolamentato dall’articolo 3 del Dl 1/2012 convertito con la legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Dl 76/2013):

Nella denominazione sociale è contenuta l’indicazione di società a responsabilità limitata. Il capitale sociale, come detto, è compreso fra uno e 9.999 euro, ed è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Andranno indicati gli amministratori che non dovranno più esser soci.

L’atto costitutivo non si paga, il notaio dovrà semplicemente controllare i requisiti senza chiedere alcun tipo di onorario ed entro 20 giorni deposita l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese per via telematica, senza spese per i diritti di segreteria e bollo.
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I costi da sostenere sono dovuti al diritto annuale alla Camera di Commercio, all’imposta di registro ed alla denuncia di inizio attività.

Ben nota è la difficoltà di accesso al credito per una società con un capitale sociale molto basso. In questo caso vengono a mancare le garanzie per la banca, importante resta quindi l’accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana che recita così: ”per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata”.

Modificando lo statuto è possibile passare da Srl semplificata a ordinaria. Necessario è però che l’atto costitutivo (o Statuto) risultante dalle modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione e che siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci.

Necessario sarà l’aumento del capitale sociale ad almeno 10000 euro, con modalità analoghe a quanto avviene in caso di trasformazione di una srl i SpA.

Nel casto inverso invece sarà necessario ridurre il capitale sociale sotto i 10000 euro:

“con efficacia immediata (salva l’iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell’art. 2482-ter del codice civile;con efficacia subordinata al decorso del termine di 90 giorni nel caso in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in base all‘art 2482 del codice civile (rimborso ai soci).”